L’assegno bancario è uno strumento di pagamento tracciabile sostitutivo del contante con il quale il titolare di un conto corrente ordina alla propria banca di versare una determinata somma di denaro a favore di un beneficiario.
In linea di principio non è possibile revocare un assegno dopo averlo compilato e consegnato, esistono però alcuni casi in cui è possibile farlo, ad esempio se il beneficiario non lo incassa entro un determinato arco temporale.
Vediamo in dettaglio come funziona l’assegno bancario e quando è possibile bloccarlo e annullarlo.
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Assegno bancario: come funziona
L’assegno è fondamentalmente un documento prestampato che va compilato correttamente in ogni sua parte, utilizzando una penna indelebile, e firmato. La firma del titolare del conto deve essere depositata alla banca che rilascia il carnet di assegni su un apposito documento, che servirà alla banca per verificare l’autenticità della tua firma sugli assegni presentati per l’incasso.
Tra gli elemnti che devono essere indicati nell’assegno, oltre l’importo dello stesso e il nome del beneficiario, ci sono anche il luogo e la data di emissione del documento. Al traente resta il talloncino dell’assegno staccato (“madre”) che gli consente di tenere traccia dei pagamenti effettuati ricorrendo a questo strumento.
L’assegno è pagabile “a vista”, ovvero nel momento stesso in cui il beneficiario si presenta in banca con l’assegno, in contanti o con versamento sul proprio conto corrente, se si è titolari di un conto corrente. Di norma gli assegni sono di tipo “non trasferibile”, quindi possono essere incassati solo dal beneficiario indicato.
È tuttavia possibile chiedere alla banca di emettere un carnet di assegni privi della clausola “non trasferibile”, pagando un’imposta di bollo. Attenzione però: con gli assegni trasferibili è possibile pagare solo per importi inferiori a 1.000 euro.
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Assegno bancario: quando si può annullare
Molto importanti sono la data e il luogo di emissione riportati sull’assegno. Il beneficiario ha infatti tempo per incassare l’assegno:
- 7 giorni se questo è del tipo definito “su piazza”, ovvero emesso nel medesimo Comune in cui opera lo sportello presso il quale è aperto il conto del traente;
- 15 giorni se l’assegno è “fuori piazza”.
Trascorso quest periodo di tempo:
- l’emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento (bloccando di fatto l’assegno);
- il beneficiario non ha più diritto ad attivare le misure che la legge prevede a sua tutela (come il protesto);
- se il traente non blocca l’assegno il beneficiario può comunque incassarlo.
Prima di questo intervallo di tempo il traente non ha modo di bloccare il pagamento e se il beneficiario incassa l’assegno l’unico modo per riavere i propri soldi, ad esempio se non si ricevono la prestazione o il bene promessi, è quello di chiedere un rimborso, eventualmente procedendo per vie legali.
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Blocchetto assegni perso o rubato: come annullarlo
In caso di furo o smarrimento del blocchetto di assegni è importante sporgere immediatamente denuncia ai Carabinieri o la Polizia di Stato: in caso di mancata denuncia e di utilizzo fraudolendo degli assegni, il titolare del conto può essere ritenuto responsabile.
Copia della denuncia girata direttamente alla banca emittente, così che blocchi immediatamente il carnet.
Sconsigliamo di seguire questa pratica al fine di bloccare un assegno già emesso per evitare di essere accusati di:
- falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, punibile con la reclusione da 1 a 6 anni;
- calunnia, punibile con la reclusione da 2 a 6 anni.
Se infatti qualcuno cerca di incassare un assegno bloccato per furto o smarrimento del blocchetto di assegni, la banca avvia immediatamente le procedure di segnalazione per ricettazione.
Il beneficiario che abbia ricevuto l’assegno dal legittimo titolare del conto potrebbe a questo punto denunciarlo per calunnia e, se in grado di dimostrare di aver ricevuto il documento dalle mani del proprietario del conto, quest’ultimo risulterebbe anche colpevole anche di falsa dichiarazione e dovrebbe pagare, oltre all’assegno, anche l’eventuale risarcimento per il danno provocato al beneficiario.