Entrate in vigore lo scorso ottobre, le modifiche al funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) – il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – offrono una strada semplice, rapida e più economica rispetto a quella offerta dalla procedura ordinaria. Vediamo dunque quali sono le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia che si applicano ai ricorsi presentati all’ABF.
ABF: le regole vigenti
Partiamo con il dire che le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari vanno oggi nella direzione di accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’ABF, visto il grande successo che questo organo ha riscosso dall’anno di sua istituzione ad oggi.
=> Arbitro Bancario Finanziario per le controversie
Competenze
Dal punto di vista delle competenze dell’ABF rientrano nel raggio d’azione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie:
- aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
- aventi come oggetto la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo di importo non superiore a 200.000 euro;
- relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso ma solo a partire dal 1° ottobre 2022.
Inoltre, la Banca d’Italia può:
- istituire dei Collegi aggiuntivi rispetto ai sette già esistenti fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area di competenza territoriale;
- disporre per esigenze temporanee l’accentramento della trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi, previo accordo con i presidenti di quelli già esistenti e per un massimo di 18 mesi.
I componenti dei Collegi hanno diritto ad un compenso, alimentato dai contributi versati dagli intermediari all’associazione stessa, determinato con cadenza annuale dalla Banca d’Italia e pubblicato sul sito istituzionale. Il compenso si compone di una parte fissa e una variabile in base ai ricorsi ricevuti all’intermediario e da quelli accolti.
Ricorso all’ABF: come funziona
Il cliente deve presentare ricorso all’ABF solo se ha inviato un reclamo scritto all’intermediario e si verifica uno dei seguenti casi:
- sono trascorsi 60 giorni senza ricevere risposta;
- ha ricevuto risposta ma non è soddisfatto;
- non sono passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
Il ricorso deve essere trasmesso all’intermediario che entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione può presentare le proprie controdeduzioni al cliente che a sua volta avrà 25 giorni di tempo per trasmettere una memoria di replica (a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario), senza però ampliare la richiesta iniziale.
Terminato l’iter, o scaduti i termini per le repliche, viene comunicata alle parti la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di 90 giorni per la comunicazione dell’esito della controversia. In caso di accoglimento totale o parziale della controversia l’intermediario avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi. Le decisioni dell’ABF non hanno efficacia vincolante, ma in caso di inadempimento questo verrà reso pubblico sul sito dell’ABF per un periodo di 5 anni e sulla pagina internet dell’intermediario compromettendone la reputazione online. Il cliente ha inoltre facoltà di ricorrere successivamente al giudizio ordinario.