Bonus Covid ambienti di lavoro: spese ammesse ed escluse

di Alessandra Gualtieri

17 Settembre 2020 06:00

logo PMI+ logo PMI+
Bonus adeguamento ambienti di lavoro: due interpelli dall'Agenzia delle Entrate fanno luce su casi particolari di spese e interventi ammissibili o esclusi.

Due chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso le risposte n. 361 e 362 ad altrettanti interpelli, specificano alcuni interventi ammissibili o meno al credito d’imposta al 60%, sulle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80mila euro,  introdotto dal Decreto Rilancio per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ai protocolli anti-Covid.

Il riferimento normativo è l’articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 . I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del Decreto Rilancio.

Con il primo chiarimento si specifica che le spese sostenute per l’acquisto e installazione di un ulteriore ascensore non rientrano in quelle ammissibili al bonus perché è necessario che gli interventi siano stati prescritti da disposizioni normative o linee guida per la riapertura delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Con il secondo chiarimento si entra nel merito degli investimenti in attrezzature e impianti finalizzati alla modifica della struttura esistente, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e adozione delle misure di contenimento del virus SARS-Co V-2, compresi i costi per interventi accessori per i quali ne risulti dimostrabile (relazione causa-effetto) la necessaria realizzazione a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).

Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate ammette dunque, in questo specifico contesto, anche le spese edilizie per il ripristino della pavimentazione danneggiata a seguito della rimodulazione degli ambienti di lavoro e quelle per il rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dai lavori principali.

Restano invece fuori, per le medesime motivazioni di cui sopra, le spese per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l’installazione di un montacarichi.

Infine, il Fisco specifica che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, purchè si rientri nel limite dei costi sostenuti, fatti salvi eventuali soglie massime previste.