Un contratto può essere rinegoziato in considerazione della mutata situazione rappresentata dalla pandemia, che può comportare una serie di conseguenze tra cui l’inadempienza di una delle parti. Risoluzione dell’accordo e risarcimento non sono infatti gli strumenti adatti ad affrontare una situazione di emergenza, che richiede piuttosto di far valere la clausola di buona fede e la rinegoziazione.
Quest’ultimo istituto, la rinegoziazione, «implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti». Se le due parti sono disponibili, «s’incontrano e concludono», se non c’è accordo «è il giudice a decidere»
In estrema sintesi, è questo l’orientamento dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in base alla relazione 56/2020 sulle «Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale».
La relazione espone le diverse norme applicabili in termini generali (impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità) o in relazione alla legislazione anti-Covid, che ha previsto una serie di regole, ad esempio in materia di rapporto fra le responsabilità del debitore e la necessità di rispettare le misure di contenimento prevista dal Cura Italia (articolo 91, dl 18/2020). Su questo fronte, ci sono un serie di considerazioni relative all’esigenza di tutelare adeguatamente entrambe le parti, tenendo sempre presente il contesto emergenziale.
Il debitore, ad esempio, non è astrattamente immune dall’adempimento contrattuale, ma deve dimostrare il nesso fra quest’ultimo e l’esigenza di allinearsi alle norme anti-Covid. L’onere della prova va suddiviso equamente fra le due parti. Una soluzione possibile resta sempre quella in base a cui «l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie non impedisca l’esecuzione di tutta la prestazione, ma solo di un segmento di essa».
In generale, la rinegoziazione viene ritenuto lo strumento più adeguato in tutti i casi in cui su un contratto impatta l’emergenza Covid. Limitare la tutela del creditore «alla risoluzione e al risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale, incanalandolo in quell’imbuto esiziale che la clausola di buona fede e la rinegoziazione dovrebbero valere a scongiurare», spiega la Cassazione.
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La parte fondamentale, in questo tipo di controversie, spetta ai contraenti. Il principio di fondo relativo all‘obbligo di rinegoziare consiste nell’apportare «modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell’altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza». In questo caso, la decisione del giudice «non può avvenire sulla scorta di un metro casuale, soggettivo o arbitrario, dovendo calibrarsi su elementi rigorosamente espressi dal medesimo regolamento negoziale».
Le parti contraenti, in ogni caso, sono tenute «a trattare in buona fede e a condurre a termine la trattativa pervenendo al risultato», che può essere rappresentato da un «accordo per la prosecuzione del rapporto ovvero per il suo scioglimento, ove ciò risulti ad entrambi più conveniente. Se il criterio maggiormente univoco e solido è la preservazione dell’originario equilibrio contrattuale, plurime sono le modalità di adeguamento del rapporto.
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Esemplificativamente, se le variate circostanze attengono ai costi indispensabili ad eseguire la prestazione, l’adattamento del contratto può condursi attraverso una rimodulazione delle modalità attuative della prestazione o mediante una revisione al rialzo dei costi con incremento del prezzo finale. Centrale risulta, in ogni caso, la valutazione, da parte del giudice, dell’attività di contrattazione svolta dalle parti prima che il processo rinegoziativo si interrompa, potendo residuare da esso spiccati elementi per decidere».
La relazione contiene una serie di utili considerazioni per imprese e professionisti su temi e situazioni anche molto specifiche: norme sull’impossibilità sopravvenuta, sull’eccessiva onerosità sopravvenuta, inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria, norme sostanziali “anti-Covid”, norme “emergenziali” per le imprese in crisi, esecuzione delle procedure concorsuali minori, principio di conservazione del contratto, rinegoziazione del contratto squilibrato.