Il turista extra UE ha il diritto di scegliere il fornitore a cui rivolgersi per il rimborso IVA sullo shopping personale nella UE invece di accettare il fornitore legato contrattualmente al commerciante. Lo ha stabilito l’Antitrust, con una pronuncia che rappresenta una sorta di interpretazione autentica delle normative in materia di tax refund per i soggetti residenti e domiciliati fuori dall’Unione Europea.
La pronuncia dell’Antitrust AS1689 è pubblicata sul bollettino 33/2020 dell’Authority per la Concorrenza. «Un primo passo importante nella preparazione del mercato in vista del rimbalzo post-Covid19», sottolinea Alessandro Ciambrone, amministratore delegato di UTU Italia, operatore di rimborso IVA certificato PCI in Europa.
Tax free Shopping
In via generale, spiega l’Antitrust, l’articolo 38-quater del dpr 633/1972 prevede la possibilità per i cittadini residenti in un paese al di fuori dalla UE di ottenere il rimborso IVA versata in Italia per l’acquisto di beni per uso personale. In pratica, il rimorso IVA che ha l’obiettivo di evitare la doppia imposizione (nel Paese di acquisto e in quello di residenza).
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Il legislatore ha stabilito due differenti modalità per ottenere il rimborso IVA:
- fattura senza IVA (agevolazione direttamente all’acquisto);
- rimborso successivo (con invio fattura e apposizione del visto dell’Ufficio Dogane).
E’ in quest’ultimo caso che si inserisce l’attività delle società di tax refund, che svolgono il ruolo di intermediari, facilitando le pratiche di rimborso per l’acquirente a fronte di un compenso per il servizio reso.
Il negoziante può scegliere se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA oppure se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta. In questo secondo caso (è questo il senso della pronuncia Antitrust) è l’acquirente (il turista) a decidere se avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce, in considerazione del fatto che è l’acquirente il titolare del credito ed è lui che dovrà eventualmente pagare una commissione alla società di tax refund, laddove decida di avvalersene.
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La normativa, prosegue il Garante della Concorrenza, «non prevede alcun obbligo di convenzionamento con il negoziante a carico della società di tax refund affinché la medesima possa esercitare la propria attività», obbligo che «si tradurrebbe nell’imposizione all’acquirente dell’operatore selezionato dal negoziante». Ripercuotendosi anche in maggiori oneri per i consumatori finali dovuti ai costi di retribuzione dei negozianti legati al contratto di convenzionamento.
L’acquirente può assegnare il modulo di rimborso IVA ricevuto da un qualsiasi negozio a un operatore di rimborso IVA di sua scelta e la Dogana sarà comunque obbligata a verificarlo ed elaborarlo.
Tax refund senza vincoli
UTU saluta con soddisfazione il pronuncia dell’Antitrust, che ripristina «la centralità del turista nel settore del rimborso dell’IVA».
Con questo atto, si legge in un comunicato di UTU, l’Autorità compie un ulteriore passo in avanti per attuare un cambiamento favorevole nelle procedure e nei sistemi adottati dai principali portatori di interessi all’interno dell’ecosistema del rimborso dell’IVA, compresi gli uffici doganali negli aeroporti italiani e negli altri punti di uscita, per consentire pari opportunità tra gli operatori al fine di consentire al turista di effettuare la sua scelta.
Ad esempio, secondo UTU i prodotti digitali offrono a turisti e commercianti servizi e vantaggi economici superiori rispetto a quanto oggi disponibile presso i tradizionali operatori di rimborso IVA.