Blocco licenziamenti: proroga al 31 gennaio 2021

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Ottobre 2020
Aggiornato 6 Novembre 2020 12:30

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Il blocco dei licenziamenti prorogato al 31 gennaio 2021 nel DL Ristori per il perdurare della crisi Covid.

Il blocco dei licenziamenti previsto dal Decreto Agosto era inizialmente legato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali: non potevano licenziare le imprese fino a quando utilizzano la cassa integrazione. Quelle che invece non mettevano più nessuno in cig, ma lo avevano fatto nei mesi scorsi in considerazione del lockdown, avevano un esonero contributivo per quattro mesi, durante i quali non potevano altresì licenziare. Quindi, in pratica, il blocco dei licenziamenti restava  per tutte le imprese che avevano utilizzato la cassa integrazione con causale Covid-19, con lo stop a tutti i licenziamenti collettivi.

Ebbene, in sede di conversione in legge del decreto (lo scorso 12 ottobre), è stata eliminata la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate e/o concluse, senza oneri per i datori di lavoro facendo richiesta contestualmente di cassa integrazione. Con l’Art. 14 si dispone il blocco ai licenziamenti economici fino al 31 dicembre 2020 per le aziende che:

  • utilizzano la cassa integrazione ex art. 1 dello stesso decreto;
  • hanno utilizzato la cassa integrazione e optano per il nuovo esonero contributivo ex art 3.

Proroga blocco licenziamenti 2021

Tuttavia, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza Covid, e dell’imminente concessione di nuove settimane di cig (una prima tranche per le imprese che la terminano a metà novembre, una seconda tranche sarà disposta con la Legge di Bilancio 2021 fruibile il prossimo anno), con il Decreto Ristori si è deciso di disporre anche la proroga del blocco dei licenziamenti. E’ quanto ha anticipato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Per tutte le imprese abbiamo garantito altre 6 settimane di Cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio.

Deroghe al blocco

Nel frattempo, ci sono comunque una serie di casi in cui non opera il divieto di licenziamento:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • esodo pensione, ossia accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ( se tale esercizio viene disposto per uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti gli altri settori).

=> Blocco licenziamenti: NASpI da restituire

Il divieto di licenziamento è stato introdotto inizialmente dal Cura Italia (articolo 46 dl 18/2020), che ha sospeso tutte le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991 (licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) per cinque mesi, fino al 17 agosto 2020. E ha fermato anche tutte le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.