La residenza, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, quindi non occasionale e non limitato ad alcuni periodi dell’anno, anche se in quel luogo vi si può abitare in maniera non continua. In Italia la residenza può essere solo una e riferita a un solo Comune e rappresenta un requisito fondamentale e necessario in diversi ambiti, dall’iscrizione alle liste elettorali, al rilascio della carta di identità, del permesso di soggiorno e della tessera sanitaria, alla possibilità di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti di una determinata località. Per richiedere la residenza sono previsti dei requisiti minimi volti a dimostrare di essere stabilmente presente nei locali adibiti ad abitazione. Ma cosa accade a chi è senza casa? Vediamo come funziona la residenza per chi non ha fissa dimora.
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Persone senza casa in Italia
Si tratta quasi sempre di persone che vivono in estrema difficoltà economica e che solitamente vivono in spazi pubblici, in un dormitorio notturno, in ostelli per persone senza casa, in sistemazioni alloggiative temporanee, o in alloggi per interventi di supporto sociale specifici. Ma ci sono anche persone che non hanno fissa dimora per scelta: girovaghi, artisti, lavoratori di spettacoli viaggianti, commercianti, artigiani ambulanti e così via. In generale l’ISTAT definisce, ai fini anagrafici, la persona senza fissa dimora:
Chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza, ovvero coloro che non dimorano abitualmente in nessun Comune, oltre a non avere una normale abitazione.
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Residenza senza casa
L’iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita. Più in particolare, l’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che:
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.
=> Residenza e domicilio: differenze e significato
La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992). Secondo quanto stabilito dal l D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell’Interno, in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, i Comuni devono evidenziare la posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina).