Il sisma-bonus è valido anche se l’asseverazione è successiva alla richiesta del titolo abitativo, purché gli acquirenti degli immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3 abbiano iniziato le procedure autorizzative dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 196 del 30 giugno 2020, mettendo nero su bianco che la scadenza corrisponde alla data di stipula del rogito.
Il documento si riferisce al caso di un’impresa che, all’atto della presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile ubicato in zona sismica 3, non ha allegato l’asseverazione del progetto strutturale come previsto dal DM del 2017 in quanto l’estensione alle zone 2 e 3 delle agevolazioni è intervenuta solo successivamente al decreto stesso.
L’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.