Non sono più validi i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che avevano goduto della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 vedendosi prolungata la validità fino allo scorso 15 giugno (cfr.: messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 2103).
L’articolo 81 del Decreto Rilancio ha infatti escluso i DURC dagli atti per i quali la legge 27/2020 ha previsto l’estensione del periodo di scadenza e la conservazione della validità in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.
A partire dal 16 giugno 2020, dunque, alle nuove richieste di verifica (analogamente a quelle pervenute dallo scorso 16 aprile), si applicano i criteri ordinari del DM 30 gennaio 2015 così come modificato dal DM 23 febbraio 2016.
Le precisazioni del caso sono state fornite dall’INPS con un nuovo Messaggio (il n.2510 del 18 giugno), che riporta quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle richieste di verifica di regolarità contributiva trasmesse tra il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge 27/2020) e il 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto Rilancio).
Adempimenti e versamenti previdenziali che godono ancora di una sospensione per l’emergenza Coronavirus, ovviamente non rilevano ai fini della verifica (per legge, infatti, la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).