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Commercianti: indennità, contributi e incentivi per la riapertura

di Barbara Weisz

26 Maggio 2020 16:01

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Nel Dl Rilancio niente bonus di maggio per i commercianti ma arrivano contributi a fondo perduto e un pacchetto di agevolazioni fiscali: affitti, bollette, sanificazione ed IRAP.

La misura più attesa dalla categoria dei commercianti è il ristoro diretto (contributo a fondo perduto) per le piccole imprese, ma ci sono anche altre norme nel decreto Rilancio che accompagnano gli esercenti in questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus caratterizzata dalla ripresa dell’attività: sgravi fiscali sull’affitto, taglio bollette, incentivi per la sanificazione e  la sicurezza in negozio, proroga per aprile del bonus da 600 euro ricevuto per marzo. La cattiva notizia è che non hanno diritto al bonus INPS da mille euro per maggio. Vediamo una breve panoramica delle norme del dl Rilancio dedicate a questa categoria.

Indennizzi

I commercianti, insieme ad altre categorie di autonomi (come gli artigiani) hanno avuto in marzo il bonus da 600 euro, in base allarticolo 28 del decreto Cura Italia (dl 18/2020). Il Decreto Rilancio lo ha prorogato per il mese di aprile. In realtà, l’articolo 84, comma 4, del dl 34/2020 prevede il diritto a favore dei «beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del dl 18/2020». Significa che otterranno l’indennità soltanto coloro che l’hanno già avuta per marzo, la cui domanda – a pena la decadenza dal diritto  al beneficio – va presentata entro il 3 giugno in base a quanto disposto dal comma 14 dello stesso articolo del decreto Rilancio. Fumata nera, invece, per l’indennità di maggio, che invece spetta alle Partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS o ai parasubordinati.

Contributi a fondo perduto

In compenso, ci sono i contributi a fondo perduto per esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno fatturato fino a 5 milioni di euro e nel mese di aprile 2020 hanno perso almeno un terzo rispetto a ricavi o compensi dello stesso mese del 2019. La norma prevede che «l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». Il riferimento è l’articolo 25 del dl Rilancio. Il contributo può essere pari al 20, 15 o 10% della differenza di fatturato fra i mesi di aprile 2020 e 2019. Per la precisione:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi fra 400mila e un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra uno e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La domanda di presenta all’Agenzia delle Entrate. Da quando verrà attivata la relativa procedura, ci saranno 60 giorni di tempo.

Altre agevolazioni

  • Taglio IRAP: non si versa l’imposta sulle attività produttive di giugno (saldo 2019 e prima rata 2020) se i ricavi 2019 sono inferiori a 250 milioni di euro.
  • Bonus affitto (articolo 28 del decreto): credito d’imposta al 60% sui mesi di marzo, aprile e maggio, è destinato a imprese e autonomi fino a 5 milioni di euro di fatturato. Alberghi e agriturismi ne hanno diritto senza limiti di fatturato. In realtà, era già previsto dal dl Cura Italia un credito d’imposta, sempre al 60%, per i negozi. Il dl rilancio lo ha esteso al trimestre marzo-maggio e a tutte le tipologie di locali non residenziali (non solo ai negozi). Attenzione: non sono cumulabili le due agevolazioni.
  • Bonus sanificazione ambienti di lavoro: doppio credito d’imposta al 60%, uno (articolo 120) per lavori, anche edilizi, per la sanificazione di luoghi di lavoro aperti al pubblico (ristorazione, accoglienza, cultura e turismo) con tetto di spesa di 80mila euro ed uno (articolo 125) per la sanificazione e acquisto di DPI rivolto a tutte le imprese e i lavoratori autonomi sempre fino a 80mila euro.
  • Cessione credito d’imposta: i benefici appena descritti, ovvero i credito d’imposta su affitti e sanificazione, possono essere ceduti a terzi. La norma (articolo 122) si applica fino al 31 dicembre 2021.
  • Proroga scontrino digitale e lotteria scontrini: entrambe le misure slittano al gennaio 2021, per effetto degli articoli 140 e 141 del decreto.
  • Sconto bollette: non si paga la quota fissa sulle bollette di maggio, giugno e luglio per utenze non domestiche.