L’infortunio sul lavoro per le infezioni da Covid-19 non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro: lo ha chiarito l’INAIL nei giorni scorsi, contribuendo all’acceso dibattito in corso in tema di rientro in ufficio o azienda dopo la sospensione imposta dal lockdown.
La mancata correlazione diretta tra i due scenari è dovuta alla diversità dei rispettivi presupposti. E soprattutto perché le possibilità di contagio sono talmente varie e diversificate che risulta troppo complessa la configurabilità diretta di una responsabilità civile e penale dei datori di lavoro per l’infezione da Covid del lavoratore.
In pratica, è potenzialmente responsabile solo il datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per accertare tali eventuali responsabilità penali ci vuole dunque la prova del dolo o della colpa, con criteri del tutto diversi da quelli da cui scaturisce il dritto alle prestazioni assicurative a beneficio del lavoratore.
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Ed anche in sede civile è necessario l’accertamento della colpa per aver causato l’evento dannoso.