Ci sono casi (uffici, attività produttive) in cui i protocolli di sicurezza per la riapertura della fase 2 sono rimasti invariati, altri (come bar e ristoranti) in cui invece bisogna seguire nuove regole, dettagliate nell’ultimo decreto del Governo. E che sono meno stringenti rispetto alle linee guida INAIL, che hanno rappresentato una base decisionale per arrivare poi alle linee di indirizzo sottoscritte anche dalla maggior parte delle Regioni.
In tutti i casi (uffici, imprese, studi, negozi, bar, ristoranti) la regola fondamentale è controllare anche, oltre alle linee guida nazionali, le disposizioni regionali e comunali. Perché gli enti locali possono prevedere sia restrizioni (magari limitate ad alcune specifiche parti del territorio, sulla base dell’andamento del contagio), sia allentamenti.
Vediamo dunque di delineare una guida ragionata per PMI, Professionisti e Partite IVA, alla prese con la fase due e mezzo dell’emergenza Coronavirus, iniziata il 18 maggio con la riapertura dei negozi e gli spostamenti liberi all’interno della propria regione.
Imprese e uffici
Rispetto al 4 maggio, giorno in cui è iniziata la fase 2 con la riapertura delle attività produttive, la novità è che anche quelle in lockdown adesso possono ripartire. Per imprese e uffici il regolamento dal seguire è il protocollo del 24 aprile condiviso tra Governo e parti sociali, riportato anche nell’allegato 12 dell’ultimo decreto Conte (Dpcm 17 maggio), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Restano valide anche le regole previste dai protocolli relativi ai cantieri (edilizia) e ai mezzi di trasporto, a loro volta pubblicati negli allegati 13 e 14 del Dpcm. In pratica, non ci sono novità relative alle procedura da applicare dal 18 maggio: sono valide tutte le direttive precedentemente fornite, che forniscono anche indicazioni precise relative a obblighi di comunicazione, informazione, sicurezza, sanificazione, organizzazione del lavoro.
Negozi
Per le attività commerciali il 18 maggio segna la riapertura. La discriminante per i negozi non è più la tipologia di attività (codice ATECO) ma il rispetto delle regole anti Covid-19, di cui alcune di carattere generale e valide per tutti i negozi:
- distanza interpersonale di almeno un metro,
- ingressi contingentati,
- divieto di sosta nei locali più del tempo necessario all’acquisto,
- rispetto di protocolli e linee guida nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti a livello nazionale, contenuti negli allegati 10 e 11 del Dpcm, e nell’allegato 17 (che contiene tutte le indicazioni settore per settore).
I protocolli sopra richiamati contengono indicazioni generali (obbligo di igiene e sanificazione locali, aerazione, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale) ed il richiamo per le attività commerciali a rispettare le regole anti Covid nei luoghi di lavoro previste dalle linee guide dell’allegato 12 del Dpcm. Le misure specifiche che i negozi sono inoltre tenuti a rispettare sono le seguenti:
- distanziamento interpersonale di un metro in tutte le fasi e attività;
- pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (dispenser, prodotti per l’igiene della mani): devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- guanti usa e getta nelle fasi di acquisto (soprattutto per alimenti e bevande), nei negozi di abbigliamento, guanti monouso per la clientela per consentire di toccare e provare gli abiti;
- in locali fino a 40 metri quadri, può accedere una persona alla volta, e possono esserci al massimo due operatori;
- se il negozio è più grande, bisogna comunque regolamentare lì’accesso in base allo spazio disponibile, dove è possibile bisogna sempre prevedere diversi ingressi per entrata e uscita;
- per regolamentare gli accessi, è possibile ampliare le fasce orarie di apertura;
- informazione adeguata per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Come si vede, si tratta di regole meno stringenti rispetto a quelle contenute nel protocollo INAIL sui negozi. In ogni caso, le regole INAIL sono pubblicate sul sito e rappresentano un utile materiale di consultazione per chi vuole procedere nell’attività limitando il più possibile il contagio.
E resta per tutti l’indicazione di verificare sempre cosa prevedono le ordinanze regionali. Segnaliamo che tutte le principali associazioni imprenditoriali sui rispettivi portali contengono abbondanza di materiali informativi. Fra gli altri, sottolineiamo che Confesercenti ha messo a punto una schermata di accesso a tutte le ordinanze regionali (clicca qui).
Bar e ristoranti
Bar e ristoranti devono seguire linee guida specifiche, contenute nell’allegato 17 (più soft di quelle INAIL). Come tutti gli esercizi commerciali, devono prevedere adeguata informazione alla clientela sulla prevenzione, comprensibile anche per eventuali clienti non italiani (es.: indicazioni anche in inglese o in altre lingue). E’ possibile (ma non obbligatorio) misurare la temperatura all’ingresso e impedire l’accesso a chi ha più di 37,5 gradi. Altre misure:
- prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e vicino ai bagni, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- privilegiare l’accesso tramite prenotazione (non è un obbligo);
- tenuta per 14 giorni dell’elenco delle persone che hanno prenotato;
- distanziamento fra i posti a sedere di almeno 1 metro, anche meno se si ricorre a barriere fisiche fra i tavoli;
- distanza interpersonale di almeno un metro anche al bancone;
- niente buffet;
- mascherine per il personale, per i clienti solo quando si alzano dal tavolo;
- favorire pagamento elettronico, possibilmente al tavolo;
- sanificazione superfici, contenitori e menù, preferibilmente usa e getta oppure digitali, oppure plastificati (e costantemente igienizzati).
Parrucchieri e centri estetici
Va sempre garantito un metro di distanza e, per assicurare il rispetto di questo requisito, vanno opportunamente riorganizzati gli spazi (postazioni di lavoro e via dicendo). Obblighi informativi, elenco dei clienti conservato per 14 giorni. Indicazioni precise su esigenze di sanificazione, presenza di prodotti per l’igiene della mani. Importanti in queste attività i dispositivi di protezione individuale:
- per i servizi che non rendono possibile mantenere la distanza inferiore a un metro, l’operatore deve indossare la mascherina, che può dover rispettare determinate caratteristiche;
- per i servizi estetici visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola, camici e grembiuli, possibilmente monouso;
- frequente igiene delle mani;
- Non si possono utilizzare, se presenti, sauna, idromassaggio, bagno turco.
Centri commerciali
Valgono tutte le regole previste per i negozi, con alcune indicazioni aggiuntive. Ad esempio, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso a chi ha più di 37,5 di febbre. In tutti gli spazi va mantenuta la distanza interpersonale di un metro, anche (per esempio) negli ascensori. Differenziare percorsi di entrata e uscita. Ci sono regole specifiche per mercati, fiere, mercatini.
Altre attività
Segnaliamo che ci sono indicazioni specifiche anche per attività turistiche, balneazione, hotel e strutture ricettive, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche. Non tutte le attività appena menzionate possono riaprire dal 18 maggio, ecco il calendario previsto dal Dpcm:
- palestre, piscine, centri e circoli sportivi: dal 25 maggio;
- cinema, teatri, concerti: dal 15 giugno.