Oltre alle novità sugli esercizi commerciali che possono tenere aperto (librerie, cartolerie, abbigliamento per bambini), ci sono nuove indicazioni sule norme di sicurezza sia per i negozi sia per le attività produttive nel Dpcm dello scorso 10 aprile sull’emergenza Coronavirus e il ministero dell’Interno ha diramato una circolare che autorizza i prefetti a effettuare controlli utilizzando la Guardia di Finanza per assicurarne il rispetto.
«Specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite».
I controlli quindi si dovranno concentrare sulle misure previste dall’articolo 2 del dpcm 10 aprile, che riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Fra le attività produttive che, dallo scorso 14 aprile possono restare aperte sono state inserite la produzione di computer, la silvicoltura e l’industria del legno (esclusi i mobili). Per quanto riguarda le attività commerciali sono state autorizzate cartolerie, librerie e abbigliamento per bambini. Tutte le attività, complete di codici ATECO, sono elencate nell’allegato 3 del decreto della presidenza del consiglio dei ministri sul proseguimento del lockdown dal 14 aprile al 3 maggio.
Come avviene sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o in smart working.
Attività comunque ammesse
Alle imprese che non possono tenere aperto è consentita la spedizione della merce in giacenza (che però deve avvenire entro tre giorni dallo stop all’attività). Ci sono poi altre attività che queste imprese possono portare avanti, previa comunicazione al Prefetto (obbligatoria): l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, ricezione in magazzino di beni e forniture.
C’è una novità relativa alle imprese che non ricadono dei codici ATECO consentiti, ma che possono continuare a svolgere attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che invece tengono aperto (allegato 3 del dpcm 10 aprile), delle attività di rilevanza strategica (aerospazio, difesa) dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Non devono più chiedere l’autorizzazione alla Prefettura, ma solo effettuare una comunicazione: il Prefetto può comunque sospendere le predette attività se ritiene che non sussistano le condizioni per la prosecuzione (deve consultare la Regione). In ogni caso, fino all’eventuale provvedimento di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Regole di sicurezza
Le imprese le cui attività non sono sospese continuano ad essere tenute ad osservare scrupolosamente i contenuti del protocollo condiviso sull’emergenza Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali (distanze di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, e in genere condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro).
Attenzione: ci sono diverse Regioni che hanno emesso provvedimenti più restrittivi (ad esempio, Lombardia, Piemonte, Campania).
Gli esercizi commerciali che tengono aperti devono rispettare le seguenti regole: distanza di almeno un metro fra le persone, pulizie almeno due volte al giorno, adeguata aerazione naturale, disponibilità prodotti per disinfettarsi le mani (obbligatori accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento), mascherine, guanti usa e getta (soprattutto per gli alimentari), accessi scaglionati, informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Nei locali fino 40 metri quadrati può entrare una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori, per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.