Conto alla rovescia per le domande per l’indennizzo di 600 euro un tantum per Partite IVA, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, stagionali del turismo, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo: l’INPS annuncia che le procedure di domanda saranno online a partire dal primo aprile.
Si tratta, lo ricordiamo, delle cinque indennità previste dal Cura Italia (dl 18/2020) per l’emergenza Coronavirus. Sono esentasse, non si possono cumulare, non spettano ai pensionati e a chi percepisce già il reddito di cittadinanza. Ci sono poi regole riverse per le varie tipologie di aventi diritto.
=> Indennizzo 600 euro: online requisiti e regole
La domanda si presenta in via telematica all’INPS, le procedure saranno attive dal prossimo primo aprile (lo annuncia sul portale l’istituto previdenziale, con una notizia datata 27 marzo). Possono accedere tutti coloro che hanno già le credenziali per l’area autenticata del portale.
Per chi ne fosse sprovvisto, ricordiamo che è stata prevista un procedura semplificata per ottenere il PIN, che è utilizzabile per presentare la domanda di indennizzo da 600 euro. E’ anche possibile presentare la domanda rivolgendosi ai patronati.
Molto in intesi, ricordiamo le regole principali per le diverse categorie di aventi diritto:
- Titolari di partita IVA già attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata e collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, dl 18/2020). N.B. Sono esclusi i titolari di partita IVA iscritti agli ordini, per i quali interviene un altro indennizzo, attivato tramite il Fondo di ultima istanza (sempre di importo pari a 600 euro ma con regole diverse).
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria: sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri (articolo 28, dl 18/2020). Qui c’è una precisazione importante per gli agenti di commercio Enasarco: il Ministero delle Finanze ha specificato che, pur essendo iscritti anche a un’altra forma di previdenza (integrativa in questo caso rispetto all’INPS), hanno diritto all’indennizzo.
- Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: devono aver cessato il rapporto di lavoro dal primo gennaio 2019 al 17 marzo 2020: articolo 30, dl 18/2020.
- Lavoratori agricoli: operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019 e non titolari di pensione (articolo 30, dl 18/2020).
- Lavoratori dello spettacolo: iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro (articolo 38 dl Cura Italia).