Con la legge di stabilità 190 del 23 dicembre 2014 è stato introdotto il credito d’imposta per ricerca e sviluppo che, con varie modifiche, è stato in vigore fino al 31 dicembre 2019. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 16 marzo 2016 conteneva le indicazioni per gestire i dettami della legge.
Tra questi vi erano le indicazioni per la tenuta documentale delle attività svolte, al fine di eventuali controlli successivi.
Nulla vi era, nel 2016, riguardo l’obbligo di avere relazioni del lavoro svolto, tant’è che solo con la legge di bilancio del 2019, promulgata a fine 2018, si introduceva l’obbligo di scrivere e conservare una relazione, a partire dall’anno 2019, rispetto alle attività svolte in ricerca e sviluppo e per cui si era chiesto il credito.
Tale obbligo era retroattivo al 2018.
=> La Legge di Bilancio riforma il Bonus Ricerca
Interessante osservare che nei primi controlli svolti dalle autorità preposte (Agenzia delle Entrate), si venga a chiedere una relazione di quanto svolto anche per gli anni precedenti al 2018.
La richiesta, pur logica (se è stata fatta attività di ricerca e sviluppo, ci sarà documentazione a supporto), pone dei quesiti: come sistematizzare la relazione e in base a quali principi redigerla, a quali domande deve rispondere, in che forma deve essere presentata?
Per un supporto sulle attività di ricerca, analizzando quanto in proprio possesso, sistematizzando e integrando la documentazione dove occorresse, al fine di avere una adeguata rispondenza alle domande poste per soddisfare l’onere della prova (che è sempre a carico del contribuente), potete scrivere a info@theorema.eu (centro di ricerca e spin off universitario per la ricerca e lo sviluppo), così da ottenere chiarimenti e consigli.