Autonomi, Partite IVA, collaboratori, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli: tutti coloro che hanno diritto all’indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia presentano domanda all’INPS in via telematica. La procedura sarà attivata entro la fine di marzo.
In vista anche una circolare illustrativa che, come di consueto, fornirà tutte le indicazioni applicative sulle misure previste dagli articoli da 27 a 31, e dall’articolo 38, del dl 18/2020. Nel frattempo, si comunicano le prime informazioni sulle cinque indennità una tantum previste per il mese di marzo 2020.
Innanzitutto, tutte e cinque le indennità, destinate ad altrettante categorie professionali (come detto, partite Iva, autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, stagionali del turismo, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), non concorrono alla formazione del reddito, e sono quindi esentasse.
Non sono cumulabili fra di loro (quindi, per ipotesi, un lavoratore dello spettacolo a partita IVA non può chiedere sia l’indennità per le partite IVA sia quelle per i lavoratori dello spettacolo). E non spettano ai titolari di reddito di cittadinanza. In tutti i casi, lo ricordiamo, l’indennità è pari a 600 euro ed è una tantum per il mese di marzo.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
Prevista dall’articolo 27 del decreto, spetta a liberi professionisti con partita IVA già attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020. In tutti i casi, bisogna essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta, o che sono iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria. Quindi, per intenderci, questa indennità non spetta ai professionisti iscritti agli ordini, che hanno casse previdenziali private.
Il messaggio INPS contiene una precisazione per i titolari di partita IVA: sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, il testo unico imposte sui redditi.
Autonomi in gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
E’ introdotta dall’articolo 28 del decreto, in base alla quale l’indennità per l mese di marzo spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle seguenti gestioni INPS:
- Artigiani,
- Commercianti,
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Anche in questo caso, sono esclusi i titolari di un trattamento pensionistico diretto e gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Il riferimento è l’articolo 29 del dl 18/2020. Possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non possono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020.
L’INPS sottolinea che la circolare applicativa valuterà l’opportunità di inserire anche i lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti balneari, allargando quindi la platea di beneficiari.
Lavoratori agricoli
Articolo 30 del decreto, comprende gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali: devono avere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019, e non essere titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
Prevista dall’articolo 38 del dl, riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- reddito non superiore a 50mila euro nel 2019;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.