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Negozi chiusi, possibili delivery ed e-commerce

di Barbara Weisz

16 Marzo 2020 18:47

L'obbligo di chiusura dei negozi riguarda il punto vendita fisico, non l'attività di e-commerce, i ristoranti possono fare food delivery: regole e protocolli di sicurezza da rispettare.

La chiusura dei negozi imposta dal Dpcm 11 marzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non impedisce a bar e ristoranti di proseguire l’attività se destinata esclusivamente alle consegne a domicilio.

Lo ricordano le associazioni di categoria affinché i gestori siano consapevoli degli strumenti che restano loro a disposizione per proseguire l’attività, eventualmente attivandoli (ad esempio tramite vendita online in veste di e-commerce).

L’allegato 1 del Dpcm 11 marzo sottolinea infatti che è consentito il “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet“. Si possono anche effettuare vendite (sempre riferite a tutte le tipologie di negozi) per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

=> Negozi e non solo: cosa resta aperto in dettaglio

Ristoranti

Ristoranti e bar sono chiusi dal 12 al 25 marzo, per effetto del Dpcm 11 marzo. Se nel frattempo non interverranno nuovi elementi, dal 26 marzo torneranno in vigore le disposizioni previste dal Dpcm 9 marzo, che consente a bar e ristoranti di restare aperti dalle 6:00 alle 18:00. In ogni caso, è consentito il food delivery, ovvero al consegna a domicilio.

Delivery

La regola fondamentale è rispettare i protocolli  per la sicurezza sanitaria in tutte le fasi, con particolare attenzione al trasporto e alla consegna.  La consegna a domicilio, si legge nel decreto, all’articolo 1, comma 2, deve rispettare le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Il successivo comma 7, alla lettera d, chiarisce l’obbligo di adottare «protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento» prevedere l’adozione di strumenti di protezione individuale.

Si possono prendere come riferimento, per il trasporto e le consegne, le regole inserite nel Protocollo governo parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che in realtà riguarda i reparti produttivi delle imprese, ma che senz’altro rappresenta un utile strumento anche per altre attività: distanza di un metro per tutte le attività di carico e scarico.

Gli autisti dei mezzi di trasporto (fattorini) devono rimanere a bordo del loro mezzo, non entrare in ufficio, in negozio o in casa. La consegna della merce avverrà nel rispetto della distanza di un metro, in assenza di contatto diretto. In tutti i casi in cui il rispetto di questa regola non sia possibile, il lavoratore deve indossare mascherina e guanti.

Il comma 2 dell’articolo 1 del Dpcm 11 marzo prevede che sia consentita «la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto». Confcommercio sottolinea che in base a questa regola,«gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni – non potranno/dovranno essere sanzionati».

L’attività di delivery, prosegue l’associazione, «non è soggetta ad alcuna restrizione oraria». Resta sempre fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza: «dovrà esser cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di delivery – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali».

Segnaliamo che a questo proposito Assodelivery e Fipe (federazione italiane pubblici esercizi) hanno messo a punto una sorte di vademecum per bar e ristoranti che decidono di tenere aperta un’attività di food delivery.

  • Seguire scrupolosamente le ​raccomandazioni del Ministero della Salute​: tutte el indicazioni in questo senso sono consultabili sul sito del ministero.
  • I ristoratori mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità e raccomandano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento di tutte le attività. Devono anche definire delle aree destinate al ritiro del cibo preparato per le quali osservano procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo.
  • Il ritiro del cibo preparati e la relativa avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
  • Il cibo preparato viene chiuso in appositi contenitori (o sacchetti) tramite adesivi chiudi-sacchetto, graffette o altro, per assicurarne la massima protezione. Viene riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
  • La consegna del cibo preparato avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
  • Chiunque presenti ​sintomi simili all’influenza resti a casa, sospenda l’attività lavorativa, non si rechi al pronto soccorso, ma contatti il medico di medicina generale o le autorità sanitarie.

Come è noto, in base al Dpcm dell’11 marzo possono restare aperti solo i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, e altre rivendite di generi definiti di prima necessità precisamente indicate dal decreto: fra gli altri, articoli per l’igiene personale, per l’igiene della casa, ferramenta, tabacchi, edicole, e non solo.