Possono restare aperti i rivenditori di sigarette elettroniche, le erboristerie, i meccanici e le carrozzerie per auto e moto, ma non le concessionarie: sono alcune delle precisazioni che vengono fornite dal Governo, rispondendo anche a molti quesiti di categorie e associazioni imprenditoriali, sul decreto 11 marzo legato aull’emergenza Coronavirus che chiude tutti i negozi con l’eccezione di alimentari, farmaci e altri generi considerati di prima necessità.
Altri dubbi vengono sciolti dalle stesse associazioni di imprese, che a loro volta pubblicano delle FAQ e chiarimenti.
Ricordiamo innanzitutto che c’è una regola fondamentale valida per tutti gli esercizi che possono restare aperti: bisogna rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. L’esercente è tenuto a predisporre tutte le misure possibili per far rispettare questa regola: si possono esporre cartelli, spiegarlo ai clienti, correggerli nel caso in cui non se ne ricordino, far entrare le persone poco alla volta.
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I supermercati, in particolare, consentono l’ingresso di un numero limitato di persone e su turni contingentati. Coloro che fanno la fila, devono rispettare la distanza di almeno un metro. La correttezza è poi demandata ai clienti. Tendenzialmente, le persone dimostrano consapevolezza.
Negozi aperti: le attività miste
Rivenditori di sigarette elettroniche: il decreto parla di rivendita di tabacchi in esercizi specializzati, ora viene chiarito che questo consente ai rivenditori di sigarette elettroniche di restare aperti. Come si legge nelle FAQ:
«La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione».
Tabaccherie con bar: il Governo conferma l’interpretazione iniziale dell norma: questi esercizi possono restare aperti limitatamente all’attività di rivendita tabacchi, mentre devono chiudere il bar. In generale, questa regola si applica a tutte le attività miste.
Mercati e centri commerciali: all’interno possono restare aperte le rivendite di prodotti alimentari e le farmacie. Le misure di sicurezza devono prevedere percorsi interni che consentano di raggiungerli direttamente. Le FAQ chiariscono che, per far rispettare la distanza interpersonale di un metro, può anche essere rimodulato l’orario di apertura.
Un importante chiarimento a questo proposito arriva da Confcommercio: all’interno di un supermercato, può proseguire anche la vendita di prodotti diversi da quelli per i quali è consentita l’apertura dei relativi esercizi commerciali. Per essere chiari, se un supermercato ha anche prodotti tessili, cancelleria e via dicendo, può continuare a venderli. Tranne che nei fine settimana: qui bisogna limitare l’accesso alle aree di vendita di generi alimentari, farmaci e parafarmaci.
Il motivo è che ci sono limitazioni specifiche nei festivi e pre-festivi (sabato e domenica), durante i quali le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati devono restare chiusi. Fanno eccezione alimentari, farmacie e parafarmcie, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Quindi, per far degli esempi pratici, un grosso rivenditore di prodotti informatici non può restare aperto nei fine settimane (mentre può lavorare negli altri giorni, perché restano aperte le rivendite di software e hardware). Stesso discorso, ad esempio, per le catene di elettrodomestici. In ogni caso, resta sempre vietata (qualche che sia il giorno di apertura) qualsiasi forma di assembramento.
Possono restare aperti
- erboristerie: sono assimilabili alle attività di commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari, di conseguenza possono proseguire l’attività.
- Rivenditori di prodotti e alimenti per animali da compagnia, in considerazione del fatto che possono restare aperte le attività di commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
- Rivenditori di cialde per caffè: qui la precisazione non è del Govenro, ma di Confcommercio, che spiega come si tratti di attività con codice ATECO 47.2, consentita quindi in base all’allegato 1 del Dpcm 11 marzo.
- Autogrill e aree di servizio (questo in realtà lo prevede lo stesso decreto). Le FAQ del Governo aggiungono che non sono previste limitazioni ad esempio di orario.
- Alberghi, bed & breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere.
- Ambulanti che vendono alimentari in forma itinerante (lo segnala la Fiva -Federazione Italiana Venditori Ambulanti).
- Servizi sociali (consultori, sert, assistenza senza tetto), associazioni di volontariato che somministrano pasti alle persone in difficoltà, servizi si supporto a domicilio per disabili o anziani.
Attività professionali (commercialisti, avvocati,studi medici). Valgono le regole previste per le imprese: massimo utilizzo del lavoro agile, incentivare ferie e permessi retribuiti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
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Auto e Moto. Restano aperte anche le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici), «in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività». Sono di conseguenza autorizzate anche «le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio».
Misure per evitare il contagio:
- limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
- favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Chiusi fino al 25 marzo
- Concessionarie auto e moto.
- Fioristi.
- Agenzie immobiliari.
- Scuole guida (fino al 3 aprile, perché sono enti di formazione e quindi ricadono nel decreto 9 marzo).
- Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio trattandosi di attività assimilabili alla ristorazione, ma possono effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Alimentari (panetteria, salumeria) che vende anche prodotti pronti (gastronomia): può continuare a venderli perchè l’attività prevalente è quella di commercio al dettaglio.
Dal 26 marzo al 3 aprile restano valide solo le restrizioni previste dal precedente decreto del 9 marzo: quindi (in mancanza di nuove disposizioni), dal 26 marzo al 3 aprile potranno riaprire i bar e i ristoranti (solo fra le 6:00 e le 18:00), effettuando solo il servizio al tavolo.
Concludiamo con una serie di indicazioni che arrivano dalle FAQ di Confcommercio. Le aziende che devono restare chiuse possono svolgere una serie di attività: inventario, recupero merce invenduta o soggetta deterioramento, eventualmente effettuare lavori di ristrutturazione (ma qui bisogna fare attenzione, solo nel caso in cui siano indispensabili e non prorogabili).
E’ sempre consentito l’e-commerce (per esempio, un esercizio che chiude il punto vendita fisico può proseguire l’attività online). Ricordiamo, a questo proposito, che tutte le forme di vendita online sono consentite (per qualsiasi genere di prodotto), così come le televendite o le vendite per corrispondenza.