In base alle FAQ aggiornate del Governo, il datore di lavoro non può imporre ai dipendenti la fruizione di ore e giorni di ferie laddove si sia già applicata una modalità di lavoro agile o smart working.
Un chiarimento importante qualora ci si trovi a pianificare le attività in azienda per garantire la continuità del business durante l’emergenza Coronavirus ma non si comprenda quale sia lo strumento migliore da adottare.
Non solo: tale eventuale imposizione non si può protrarre oltre il 25 marzo. Lo si legge nel paragrafo “Lavoro” delle FAQ.
Smart work attivo, niente ferie
Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.
La Circolare esplicativa dei Consulenti del Lavoro aveva già chiarito questo punto nei giorni scorsi.
La ratio della norma è chiara: le ferie forzate vogliono essere un modo per garantire la retribuzione ai dipendenti per i quali è stata sospesa l’attività. Laddove invece è possibile proseguire in smart working, le ferie imposte unilateralmente non trovano giustificazione normativa.
Ferie esaurite: servizio prestato
Ovviamente, non in tutti i casi è possibile applicare il lavoro agile. In questo caso si possono applicare le ferie, soprattutto laddove non si configuri un servizio essenziale (es.: per archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario). Ma che succede se i lavoratori hanno esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020?
Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Per approfondimenti: FAQ #IoRestoCasa