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Coronavirus e Giustizia: misure straordinarie in vigore

di Anna Fabi

10 Marzo 2020 11:55

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Emergenza Coronavirus: in vigore le misure straordinarie che riguardano l’attività giudiziaria, ecco cosa prevede il decreto legge.

Alcuni giorni fa, a fronte dell’emergente allarme Coronavirus in Italia, l’OCF (Organismo Congressuale Forense) aveva annunciato l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della giurisdizione con lo scopo di tutelare la salute di avvocati, magistrati, parti, testimoni e ausiliari di tutta l’Italia.

Ora, a fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto a tutela degli ambienti giudiziari, decreto n. 11/2020, lo sciopero è stato revocato e sono state diffuse le linee guida da seguire per evitare il contagio da COVID-19 negli ambienti giudiziari su tutto il territorio nazionale.

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Il decreto di contrasto al Coronavirus

Il decreto legge con le “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti nello
svolgimento dell’attività giudiziaria” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60/2020 ed è in vigore dall’8 marzo 2020. Esso prevede che, per un “periodo cuscinetto”, fino al 22 marzo 2020, vengano rinviate d’ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con alcune eccezioni sia in materia civile che penale, indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto.

In pratica, per due settimane, vengono sospesi termini e udienze su tutto il territorio nazionale. L’unica attività consentita sarà quella urgente e improrogabile.

Vengono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali rinviati d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, sempre ad esclusione delle suddette eccezioni. Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione.

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi dell’art. 1 (rinvio d’ufficio a data successiva al 22.03.2020) e art. 2, comma 2, lettera g) D.L. n. 11/2020 (rinvio a data successiva al 31.05.2020), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

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Linee guida fino a maggio 2020

A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 si adottano le misure necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai Ministeri e le Autorità competenti e volte ad assicurare il diffondersi del contagio, evitando:

  • assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario;
  • contatti ravvicinati tra le persone.

L’adozione delle misure dovrà essere preceduta da un vaglio di necessità in ragione delle emergenze epidemiologiche certificate dall’autorità sanitaria regionale e nazionale. Per tale motivo viene previsto che quest’ultima autorità, a livello regionale, debba essere sentita unitamente alla rappresentanza dell’avvocatura (Consigli dell’Ordine). Le misure che i capi degli uffici sono autorizzati ad adottare riguardano i seguenti ambiti:

  • limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
  • limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
  • regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  • adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  • celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche;
  • svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, scambiodeposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
  • rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali con alcune eccezioni (ad es., udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni e nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, etc.).

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Tra le altre misure di contenimento del COVID-19 negli ambienti giudiziari:

  • viene generalizzata la norma già contenuta nel decreto legge n. 9 del 2020 sulla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, prevedendo che la stessa sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  • viene estesa a tutto il territorio nazionale, sino alla data del 22 marzo 2020, la previsione sui colloqui a distanza con il coniuge o con altre persone cui hanno diritto per i detenuti, gli internati e gli imputati;
  • viene data facoltà, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza, di sospendere sino al 31 maggio 2020 la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà;
  • viene previsto il rinvio alla prima domenica e al lunedì successivo del mese di ottobre 2020 delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione.