Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che le misure adottate con Decreto 8 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus saranno adottate in tutta Italia. Nel lanciare la campagna #iorestoacasa Conte ha ricordato:
dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene della collettività.
Parliamo in primis dei limiti agli spostamenti imposti nella zona arancione (ex zona rossa più Lombardia ed altre 14 province) e adesso in tutta Italia, che dovranno essere giustificati con apposita autodichiarazione comprovante le esigenze sanitarie o lavorative. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
=> Scarica il Modulo (aggiornato al 10 marzo) di autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia
Se la normativa della zona arancione viene estesa a tutto il Paese, significa non solo sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile ma anche dello stop di ogni attività non essenziale, comprese le manifestazioni sportive, gli assembramenti di qualunque genere (i centri commerciali restano chiusi nei weekend) e la frequentazione di bar e ristoranti (che restano chiusi dopo le 18:00).
Il provvedimento, in parole povere, abolisce la zona rossa in quanto tutta l’Italia sarà considerata tale. Le sanzioni previste per i trasgressori sono quelle indicate nel decreto 8 marzo.
Come muoversi
Gli spostamenti saranno giustificati solo da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi sanitari da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche al momento di eventuali controlli.
Come si legge sul sito del Ministero della Salute:
Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato.
È quanto prevede la direttiva 8 marzo ai Prefetti adottata dal Ministero dell’Interno con le indicazioni per i controlli nei territori a contenimento rafforzato, previsti anche su strade e autostrade e lungo la viabilità ordinaria, anche per tramite dall’Arma dei Carabinieri e della Municipale.
I controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni prevedono anche il ricorso ai “termoscan“. Negli aeroporti sarà chiesto anche di mostrare l’autocertificazione. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’ingresso. Analoghe controlli a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera.
Il Decreto 9 marzo
Il Dpcm 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale è Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo.
Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. I punti salienti del testo.
- Le misure di cui all’art. 1 del decreto 8 marzo sono estese all’intero territorio nazionale.
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; - Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
- In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.