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Coronavirus: sanzioni e arresto per inadempienti

di Barbara Weisz

9 Marzo 2020 12:51

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Fino a tre mesi di reclusione e multa da 206 euro per chi non rispetta le regole di contenimento del DL 8 marzo sul Coronavirus: per negozi, bar, ristoranti e farmacie sospensione attività.

Le nuove disposizioni previste dal decreto 8 marzo sul Coronavirus, che amplia la zona rossa all’intera Lombardia ed altre 11 province del Nord Italia (che diventano quindi zona arancione), prevedono sanzioni che possono arrivare fino all’arresto. Ci sono poi regole che riguardano specifiche categorie produttive, ad esempio i negozi, le farmacie, i bar e i ristoranti, per i quali in caso di inadempienza può scattare la sospensione dell’attività.
Vediamo nel dettaglio.

La regola generale è contenuta nell’articolo 4 del Dpcm: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del dl 6 febbraio 2020». Il citato articolo 650 del codice penale prevede la detenzione fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro per chi «non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene».

Dunque, chi non rispetta le regole previste dal decreto rischia il carcere fino a tre mesi, oltre alla multa.

=> Coronavirus: obblighi e direttive per dipendenti e datori di lavoro

Regole

Il decreto contiene sia misure urgenti di contenimento del Coronavirus da applicare nella nuova zona rossa/arancione (articolo 1) – composta dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia – sia regole che valgono invece sull’intero territorio nazionale (articolo 2).

Le sanzioni valgono per chiunque non rispetti le regole, quindi non solo per chi non si attiene alle disposizioni nella zona blindata ma anche per chi trasgredisce le norme generali previste per tutta l’Italia.

Il monitoraggio della situazione è affidato ai prefetti. Sui portali delle prefetture sono spesso presenti indicazioni precise che forniscono anche chiarimenti applicativi sulle singole norme.

Sanzioni imprese

Ci sono poi una serie di altre sanzioni che, come detto, riguardano specifiche categorie: ristoratori, negozi alimentari, farmacie.

Tendenzialmente, il punto è il seguente: i gestori di queste attività devono «predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». In caso contrario, è prevista la sanzione della sospensione dell’attività. Lo prevedono la lettera n) dell’articolo 1 del decreto in relazione a bar e ristoranti, la lettera r) in relazione alle altre strutture di vendita, e la lettera e) dell’articolo 2, che riguarda sempre bar e ristoranti ma su tutto il territorio nazionale.

Bar e ristoranti

La sanzione nella zona rossa scatta sia nel caso in cui non venga rispettato l’orario di apertura sia per la mancata predisposizione delle misure che garantiscono il rispetto della distanza di un metro. In particolare, possono restare aperti dalle 6:00 alle 18:00, con:

«obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione».

In tutta Italia, non ci sono limiti all’orario di apertura di bar e ristoranti. Quindi, in questo caso (fuori dalla zona rossa) la sanzione scatta in relazione alla necessità di mantenere almeno un metro di distanza fra le persone. In particolare, è previsto:

«obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione».

Come si vede, c’è differenza nella formulazione delle regole, per cui:

  • nella zona rossa il decreto prevede che i gestori debbano «garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza», quindi (per fare esempi pratici) distanziare correttamente i tavoli, non prevedere soste al bancone e via dicendo;
  • per l’intero territorio nazionale si indica invece più genericamente «obbligo, da parte dle gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale».

Una formulazione, dunque, più severa, che sembra configurare non solo la necessità di predisporre il locale in moda da consentire il rispetto della norma sulla distanza di sicurezza, ma anche di controllare che questa venga effettivamente applicata. Su questa differenza di formulazione sarebbero utili chiarimenti applicativi.

Negozi e farmacie

Sospensione dell’attività per i gestori delle medie e grandi strutture di vendita (che il sabato e la domenica sono chiuse) che non predispongono le condizioni per garantire la distanza di sicurezza. In ogni caso, se le condizioni strutturali o organizzative «non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro», le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Farmacie, parafarmacie e negozi alimentari possono sempre rimanere aperti, ma anche qui «il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro», con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Come si vede, qui torna la formulazione più generica, che non prevede la predisposizione delle misure necessarie ma l’obbligo garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Sempre nell’attesa di eventuali chiarimenti applicativi, si può pensare che questo comporti ad esempio l’obbligo di far rispettare la distanza a coloro che sono in fila al banco o alla cassa.

Segnaliamo che Confcommercio ha predisposto un cartello informativo che gli esercenti possono esporre per informare la clientela sul rispetto della distanza di sicurezza.