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Rimborso viaggi e trasferte per Coronavirus: le regole per ottenerlo

di Alessandra Gualtieri

3 Marzo 2020 10:24

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Come ottenere il rimborso dei viaggi annullati o perduti per motivi connessi all'emergenza Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il DL 9/2020 con istruzioni e regole.

In Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il decreto legge 9/2020 con le ultime misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza Coronavirus. Tra le misure previste c’è anche il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici cancellati per motivi legati al rischio epidemiologico del Covid-19 da contenere.

Chi ha diritto al rimborso

  • La tutela riguarda tutti i tipi di viaggio e non soltanto per i soggetti posti in quarantena e residenti/domiciliati in zona rossa o comunque soggetta a limitazioni.
  • Il rimborso è previsto anche per privati e aziende che avevano programmato soggiorni, viaggi o trasferte con partenza o arrivo in aree interessate dal contagio.
  • Tutela anche per coloro che avevano programmato la partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni di varia natura
    o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione annullati, sospesi o rinviati dalle autorità  in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 6/2020.
  • Infine, rimborso anche per chi aveva acquistato in Italia titoli di viaggio (anche se acquistato tramite agenzia di viaggio) per destinazioni estere dove sia impedito o vietato lo sbarco/approdo per il rischio di contagio.

Diversamente (se non c’ divieto esplicito da parte delle autorità ad entrare nel Paese) si applicano le consuete regole di settore.

=> Coronavirus: misure locali e nazionali nel Decreto Conte

Come ottenerlo

Gli interessati devono comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui sopra allegando il titolo di viaggio e, nel caso di eventi cancellati, la documentazione attestante la programmata partecipazione. Tale comunicazione, a seconda dei casi, deve essere effettuata entro 30 giorni:

  • dalla cessazione del divieto divieto imposto (quarantena, limitazione, ecc.);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento cancellato;
  • dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso.

Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

I soggetti tutelati da decreto, possono esercitare anche il diritto di recesso dai contratti che prevedono l’acquisto di un pacchetto turistico di cui si sarebbe dovuto fruire nei periodi di ricovero, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria nelle aree interessate dal contagio e individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6.

In caso di recesso, a seconda delle circostanze l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo equivalente o superiore, procedere al rimborso o emettere un voucher annuale di pari importo.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura dell’articolo 28 del decreto.