Nel caso in cui si intendano avviare degli interventi di ristrutturazione edilizia che rientrano in quelli ritenuti di “manutenzione straordinaria leggera“, ovvero che non ricadono nella manutenzione ordinaria (edilizia libera), né in quelli manutenzione straordinaria pesante che coinvolgono le parti strutturali dell’immobile e vanno a mutare la destinazione d’uso dell’edificio, e/o la sua volumetria (interventi che richiedono la SCIA o il permesso di costruire), la legge prevede oggi la presentazione obbligatoria di una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).
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CILA: tempi e sanzioni
Non appena presentata la CILA è possibile iniziare i lavori poiché, trattandosi di una comunicazione, una volta presentata, non bisogna attendere l’approvazione del Comune. Per la CILA non sono inoltre previste scadenze e non prevede il deposito di varianti (modifiche al progetto iniziale), né in corso d’opera, ne finali: in caso di modifiche al primo progetto occorre presentarne una nuova.
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Se però non si presenta la CILA prima di iniziare i lavori, anche ora che l’art. 6-bis del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01 è stato modificato dal Decreto Scia 2 (D. Lgs. 222/2016), il comma 5 dell’art. 6-bis del TUE resta valido. Esso dispone la sanzione pecuniaria pari a mille euro in casi mancata presentazione della CILA. Ad essere sanzionato è il mancato adempimento, non un abuso edilizio, non essendoci illecito.
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La sanzione viene ridotta di due terzi (333 euro) se la comunicazione viene effettuata spontaneamente, ovvero in maniera tardiva mentre l’intervento è in corso.
Il termine di prescrizione è di 5 anni.