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DURF Appalti: requisiti, modello e scadenze per l’esonero fiscale

di Alessandra Gualtieri

14 Febbraio 2020 11:04

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Guida alla certificazione DURF per gli appaltatori che vogliono ottenere l'esonero dall'obbligo di verifica delle ritenute fiscali, anche nei subappalti.

Per ottenere l’esonero dal nuovo obbligo, per i committenti di appalti superiori a 200mila euro, di verificare i versamenti delle ritenute fiscali effettuati da appaltatori e subappaltatori  per i propri lavoratori serve la certificazione DURF, ossia il documento (una sorta di DURC Fiscale) che attesta i requisiti per evitare i controlli sulle ritenute negli appalti tramite apposito modello, contenuto nell’allegato A al provvedimento delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020.

L’obbligo è contenuto nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha stabilito e riguarda i contratti di appalto, sub appalto e affidamento di lavori caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.

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Chi esegue i lavori deve versare le ritenute operate sui dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera. Il committente deve invece richiedere copia delle deleghe di pagamento (F24). A fornire ulteriori chiarimenti sulle semplificazioni per chi può vantare regolarità dichiarativa e contributiva è la recente Circolare 1/E del 12 febbraio.

Requisiti DURF

Il DURC fiscale ha validità quattro mesi dalla data del rilascio, è esente da imposta di bollo e viene rilasciato previa domanda, con il possesso di quattro requisti.

  • In attività da almeno tre anni.
  • In regola con gli obblighi dichiarativi.
  • Nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
  • Nessuna iscrizione a ruolo, accertamento esecutivo o avviso di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte e contributi previdenziali oltre i 50mila euro e con termini di pagamento scaduti ma non pagati.

Rilascio DURF

Il DURF è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, di norma tramite cassetto fiscale telematico. Per il momento, tuttavia, non essendo ancora disponibile il servizio si può procedere con il certificato provvisorio che attesti i requisiti in riferimento al mese precedente la richiesta (tocca al funzionario locale la verifica). In caso di esito negativo saranno evidenziati i requisiti non soddisfatti e sarà possibile richiedere ulteriori verifiche per il riesame.

Scadenze

Il DURF deve essere presentato dalle imprese appaltatrici ai committenti entro il 24 febbraio 2020, stessa scadenza della presentazione, in alternativa delle copie degli F24, dopo giorni dai versamenti (perché il versamento delle ritenute riferite a gennaio scade il 17 febbraio e sommando cinque giorni si arriva al 22 che tuttavia, essendo festivo, fa slittare la scadenza al giorno 24 del mese).