Approvata dal Consiglio dei Ministri, la bozza di decreto legislativo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs n. 14/2019, cd. CCII), in attuazione della legge n. 20/2019 recante «Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155».
Vengono così introdotte alcune importanti novità, soprattutto per le microimprese, e alcune modifiche alla nuova disciplina concorsuale, introdotta un anno fa e destinata ad entrare in vigore ad agosto 2020.
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Crisi d’Impresa: le novità
Per le microimprese arriva la proroga di sei mesi per le segnalazioni d’allerta all’OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa) da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, oltre che dei creditori pubblici qualificati (INPS, Fisco e agenti della riscossione), di cui all’art. 14 CCII.
L’obbligo per le realtà che non superino i limiti di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. e non siano, pertanto, tenute a dotarsi di un organo di controllo, scatterà dunque a partire dal 15 febbraio 2021 e non dal 15 agosto 2020.
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Il decreto correttivo va inoltre a sistemare alcuni refusi ed errori materiali e, accogliendo alcune critiche, a modificare la definizione di crisi, ora non più ancorata alle “difficoltà” ma agli squilibri dell’impresa come definiti da indicatori e indici del CNDCEC (art. 2 CCII).
Novità anche per i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure: per quanto riguarda l’Albo di cui all’art. 356 CCII è stata prevista un’iscrizione agevolata e sono stati semplificati gli obblighi formativi per dottori commercialisti e avvocati, riducendo la durata dei corsi di formazione a 40 ore e non più 200 ore (durata che viene invece mantenuta per i consulenti del lavoro).
L’accesso all’Albo, in una prima fase di popolamento, sarà consentito ai soggetti che siano stati nominati in almeno due procedure, invece di quattro, negli ultimi quattro anni come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
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Poiché il testo attuale dell’art. 377 CCII (assetti organizzativi societari), prevede che la gestione dell’impresa spetti esclusivamente agli amministratori, per conciliare tale norma con il ruolo dei soci gestori previsto dagli artt. 2479 e 2368 c.c., nel decreto correttivo viene chiarito che il Codice della Crisi affida in via esclusiva agli amministratori l’istituzione di assetti organizzativi e non invece la gestione dell’impresa.