Le novità sul regime forfettario previste dalla legge di Bilancio 2020 sono operative dallo scorso primo gennaio, quindi escludono dall’applicazione della flat tax i lavoratori autonomi che hanno superato i nuovi paletti nel 2019: il chiarimento, atteso dopo le ripetute richieste (dai Commercialisti in primis), arriva dall’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento 7/2020 chiarisce tutti gli aspetti legati all’entrata in vigore delle modifiche al regime forfettario contenute nel comma 692 della legge 160/2019. E conferma le anticipazioni fornite dal Governo nelle scorse settimane, anche in occasione di interrogazioni parlamentari.
Le novità, lo ricordiamo, rappresentano una stretta rispetto alle regole applicate nel 2019: non solo resta il paletto a 65mila euro di ricavi per poter applicare la tassazione piatta al 15% ma è stato introdotto anche un tetto di 20mila euro di spese di personale e lavoro accessorio, nonché un divieto di cumulo con un reddito da lavoro dipendente sopra i 30mila euro.
Ai fini dell’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, spiega l’Agenzia delle Entrate, il limite alle spese di personale «va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfettario». Quindi, se una Partita IVA nel 2019 ha avuto spese per collaboratori superiori a 20mila euro non può accedere al regime forfettario nel 2020.
Discorso analogo per il cumulo con lavoro dipendente: la norma, si legge nel documento delle Entrate, «opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30mila euro».
Il Fisco spiega anche per quale motivo non ritiene che l’entrata in vigore dal primo gennaio 2020 delle novità sul regime forfettario rappresentino una violazione dello Statuto del Contribuente (in base al quale le nuove norme fiscali non possono prevedere nuovi adempimenti a carico del contribuente prima di 60 giorni).
Innanzitutto, c’è un precedente: una clausola analoga a quella attuale sul divieto di applicare il regime forfettario in presenza anche di un reddito da lavoro dipendente era stata inserita nella legge di Bilancio 2016, entrando subito in vigore. A questo proposito, si rinvia ai chiarimenti resi con la circolare 10/2016.
In secondo luogo, le modifiche previste dalla legge di Bilancio 2020 «non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, perché il requisito (non aver sostenuto più di 20mila euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie».
Infine, «l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente».