Per fruire dell’esenzione dall’imposta in caso di donazione di azioni societarie ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (TUS), in riferimento all’impresa familiare, è necessario che il passaggio dell’azienda sia limitato dal genitore al figlio o al coniuge. Il passaggio è gratuito anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà, a patto che si rispettino alcuni requisiti. Vediamo tutto.
Esenzione imposta di donazione
In Italia, in base anche ai dati ISTAT, lo scenario più tipico è il conferimento dell’azienda in una società composta e gestita dai figli in cui il titolare continua a svolgere un controllo indiretto (tramite partecipazione nella società conferitaria). Se invece sceglie di conferire l’azienda nella società già esistente dei figli, con successiva donazione delle proprie partecipazioni, l’operazione rientra (ai fini delle imposte dirette) nel regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR.
Un altro caso tipico è la donazione dal padre al figlio (o a più figli se in comunione tra loro) – anche della sola nuda proprietà dell’intero pacchetto azionario di maggioranza di una Società – è applicabile l’esenzione dall’imposta di donazione come previsto dall’art. 3, comma 4-ter, TUS, in quanto coesistono i seguenti requisiti:
- la sussistenza in capo ai beneficiari di una situazione di controllo di diritto sulla società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c., attraverso l’attribuzione ai donatari (o nudi proprietari) del diritto di voto (ex art. 2352 C.c.);
- l’esercizio dei diritti dei comproprietari da parte di un rappresentante comune, che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
N.B. Se una partecipazione di controllo è trasferita a più figli in parti uguali (es.: al 30% del capitale della società), il requisito inerente al controllo non è soddisfatto.
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È inoltre necessario che i beneficiario/i dell’acquisto a titolo gratuito, contestualmente alla dichiarazione di successione o atto di donazione, dichiari l’impegno a proseguire l’attività o a mantenerne il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento (cfr.: Interpello n. 38/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Se sono presenti tutti i requisiti del caso, nel caso in cui siano compresi beni immobili nel passaggio d’azienda non sono dovute neppure le imposte ipotecaria e catastale, a prescindere dal valore dell’oggetto del trasferimento.
Operazioni ammesse
Stante le condizioni richieste, il beneficio è applicabile ai trasferimenti gratuiti per effetto di:
- disposizioni mortis causa
- donazioni
- atti a titolo gratuito
- costituzione di vincoli di destinazione
- patti di famiglia (articoli 769bis e seguenti cc).
Decadenza del beneficio
L’eventuale venir meno della comunione prima del decorso dei cinque anni dal trasferimento delle quote comporta la perdita del requisito del controllo e la decadenza dal beneficio dell’esenzione. L’esenzione è stata infatti introdotta con il fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e pertanto si applica solo a condizione che i beneficiari della donazione proseguano l’attività e mantengano il controllo della società per il periodo indicato.
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Imposte e sanzioni
Qualora questo non dovesse avvenire e il beneficio dovesse decadere, sono di conseguenza dovute:
- imposta nella misura ordinaria;
- sanzione amministrativa;
- interessi di mora.