I tipi di interventi di ristrutturazione edilizia che richiedono la presentazione di una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) sono quelli di “manutenzione straordinaria leggera“, ovvero che non ricadono nella manutenzione ordinaria (edilizia libera), né in quelli manutenzione straordinaria pesante che coinvolgono le parti strutturali dell’immobile e vanno a mutare la destinazione d’uso dell’edificio, e/o la sua volumetria (interventi che richiedono la SCIA o il permesso di costruire).
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CILA: quando si fa
Trattandosi di una comunicazione, una volta presentata la CILA, per iniziare i lavori, non bisogna attendere l’approvazione del Comune: ha efficacia dal momento in cui viene depositata. A presentarla deve essere il proprietario dell’immobile da ristrutturare, o chiunque sia titolare di un “diritto reale” su di esso, presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente, o un professionista abilitato delegato da uno dei titolari.
La tipologia di lavori per cui è richiesta la CILA comprende, ad esempio: nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti, riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso, l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi, rifacimento di impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria, rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
Il tecnico dovrà asseverare l’elaborato progettuale, attestando, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
=> CILA: quanto costa
CILA: quanto dura
Per la CILA non sono previste scadenze e di conseguenza non è necessario chiedere eventuali proroghe. In più, a differenza della SCIA e del permesso di costruire, la CILA non prevede il deposito di varianti (modifiche al progetto iniziale), né in corso d’opera, ne finali: in caso di modifiche al primo progetto occorre presentarne una nuova.