Incentivi per l’assunzione di apprendisti, giovani, donne, disoccupati, talenti, percettori di ammortizzatori sociali: tra la Legge di Bilancio 2020 e quella in dirittura d’arrivo per il 2021, non mancano gli stimoli per tutelare l’occupazione durante la difficile congiuntura economica generata dalla crisi Covid.
Vediamo dunque come cambiano, con l’attuale e la prossima Legge di Bilancio, le norme sulle assunzioni agevolate in Italia, che le imprese possono applicare fin da subito o da gennaio 2021, in alcuni casi anche fino al 2022.
Apprendistato 2020-2021
L’art. 11 bis del ddl di conversione in legge del Decreto Ristori, proroga al 2021 lo sgravio contributivo al 100% introdotto dalla Manovra 2020 (comma 9 legge 160/2019) applicabile nelle piccole imprese fino a 9 dipendenti che assumono con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’esonero contributivo si applica per tre anni, dopo i quali si applica un’aliquota contributiva pari al 10%.
Sul fronte dell’apprendistato ricordiamo che restano in vigore gli incentivi previsti dalla manovra 2018 (commi 108 e seguenti legge 205/2017) per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani fino 30 anni che abbiano svolto in azienda periodi di alternanza scuola lavoro per almeno il 30% delle ore o periodi di apprendistato professionalizzante o di alta formazione.
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Novità dal 2020
Ci sono poi altri incentivi partiti quest’anno e destinati a specifiche categorie di lavoratori: esonero contributivo al 100%, fino a un tetto di 8mila euro, per le società sportive femminili che assumono atlete donne e stesso sconto (quindi, esonero contributivo al 100%) ai giovani agricoltori fino a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola (l’agevolazione si applica per due anni). Per l’imprenditoria agricola c’è invece la defiscalizzazione, nonché incentivi per le donne.
Assunzione giovani e donne
Per il 2020 sono attivi i vecchi incentivi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni: anche in questo caso si tratta di un esonero contributivo. La manovra 2018 aveva introdotto, come misura stabile, uno sgravio contributivo del 50%, fino a un tetto di 3mila euro annui per lavoratore, per l’assunzione di giovani fino a 30 anni, prevedendo l’estensione del bonus ai 35 anni per il solo 2018 (l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, e riguardare un giovane a cui non è mai stato applicata questa tipologia di contratto; il comma 10 della Manovra di quest’anno proroga questa estensione fino alla fine del 2020).
La Legge di Bilancio 2021 prevede un esonero totale dei contributi per nuove assunzioni di giovani under 36 nel biennio 2021-2022 (ammessa anche la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato).
Attivo anche l’incentivo che riguarda i giovani talenti, ovvero laureati con laurea magistrale e voto pari ad almeno 108 con meno di 30 anni, dottori di ricerca fino a 34 anni: si tratta di un esonero previdenziale al 100%, fino a un tetto di 8mila euro annui.
Restano utilizzabili gli incentivi alle assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza introdotti dal dl 4/2019 (articolo 8), che consistono in uno sconto contributo legato al RdC ancora da percepire, con un tetto di 780 euro.
Ed anche il Bonus Sud al 100%, che nel 2020 è applicabile fino a un limite di 8.060 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani o disoccupati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel 2021 scatta nel limite di 6.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi, che diventano 48 nel Mezzogiorno.
Per le assunzioni femminili è previsto un esonero del 100% e nel limite di 6.000 euro annui, per il biennio 2021-22 e dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea.
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Infine, ricordiamo una serie di misure che restano applicabili e che riguardano specifiche categorie di lavoratori: sconto contributivo al 50% per assunzione di donne disoccupate o di lavoratori over 50, per 12 o 18 mesi a seconda che il contratto di a termine o a tempo indeterminato, (articolo 4, commi 8-12, legge 92/12), incentivo assunzione lavoratori in NASpI (articolo 7, comma 5, lettera b, dl 76/2013), o in cassa integrazione (articolo 4, comma 3, legge 236/1993), beneficiari di assegno di ricollocazione (articolo 24-bis, dlgs 148/2015), lavoratori disabili (articolo 13, legge 68/1999).