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CILA: acronimo e significato

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Gennaio 2020
Aggiornato 27 Maggio 2024 17:34

Cosa è la CILA, cosa significa, per quali interventi di ristrutturazione edilizia è richiesta e le novità introdotte dal Decreto Scia 2.

Nel caso vengano avviati dei lavori di ristrutturazione edilizia è buona norma informarsi preventivamente dei quali permessi servano per essere in regola con la normativa vigente.

Negli corso degli anni le regole in questo ambito sono cambiate, è dunque utile conoscere quali sono i permessi sono attualmente necessari per effettuare un determinato tipo di lavori.

CILA: acronimo e significato

Oggi ci occuperemo di analizzare la CILA, acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, introdotta dalla Legge di Conversione n. 73 del 2010, la cui funzione è stata modificata dal cosiddetto Decreto Scia 2 (D.L. n° 222/2016).

Si tratta della comunicazione da presentare ad esempio per effettuare lavori necessari per frazionare e accorpare unità immobiliari. Intervento per il quale, un tempo, veniva richiesto il permesso di costruzione, ora invece è sufficiente la semplice CILA.

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Precisiamo che si tratta di un adempimento diverso dalla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) con cui, prima dell’intervento del Decreto Scia 2, si informava il Comune interessato dell’inizio dei lavori, molto semplici, tali da non richiedere interventi da parte di tecnici esperti. Molti di questi interventi rientrano oggi nei casi di edilizia libera, altri sono diventati di competenza della CILA.

Quest’ultima, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è necessaria quando i lavori previsti prevedano l’impiego di un tecnico abilitato, più non richiedendo versamenti a favore dei Comuni interessati.

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CILA: per quali lavori

Rientrano tra gli interventi per i quali è necessaria la CILA i lavori non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire. La CILA è quindi obbligatoria in caso di:

  • rinnovamento o sostituzione di parti degli edifici;
  • rinnovamento o integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;
  • restauro e risanamento conservativo leggero – consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, rifacimento o integrazione degli impianti o di altri elementi accessori, eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

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Si tratta dei cosiddetti lavori di manutenzione straordinaria che non coinvolgano le parti strutturali dell’immobile e non vadano a mutare la destinazione d’uso dell’edificio, né la sua volumetria (interventi che richiedono la SCIA o il permesso di costruire). Con l’asseverazione il tecnico incaricato si assume, per l’appunto, la responsabilità di dichiarare:

  • l’assoluta conformità degli interventi previsti alle normative vigenti e a quanto stabilito dal Comune in tema di urbanistica;
  • la compatibilità alle leggi antisismiche e alla normativa relativa all’efficienza energetica degli edifici;
  • l’esclusione delle parti strutturali dell’immobile.