Gli amministratori d’azienda hanno delle precise responsabilità dalle quali non si possono sottrarre, tra cui il rispetto di obblighi imposti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto della società.
I manager a capo di società, Srl o Spa si assumo pertanto dei rischi, anche penali, in caso di presenza di illeciti, sia che si tratti di un amministratore unico dell’azienda che di un amministratore delegato. In caso di indagini, sono infatti proprio questi soggetti i primi a finire sotto la lente della giustizia, a fronte della loro posizione di supremazia relativamente all’attività aziendale.
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Responsabilità dell’amministratore
In caso di violazioni ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, l’amministratore è soggetto a tre forme di responsabilità (verso la società, verso i creditori e verso i soci o terzi) e può essere chiamato a dover rispondere sia sul piano della responsabilità civile (verso la società, verso i creditori e verso i soci o terzi), con il possibile obbligo di risarcire il danno patrimoniale arrecato a causa del suo comportamento poco diligente, che su quello della responsabilità penale, con la possibilità di essere condannati al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie o addirittura alla reclusione, nei casi più gravi.
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È importante sottolineare che si tratta di una responsabilità solidale: se un amministratore viola gli obblighi, ne rispondono anche gli altri amministratori, a meno di non poter dimostrare di essersi attivati per impedire la condotta illegittima o per limitarne gli effetti.
Ovviamente vi sono responsabilità differenti a seconda della natura dell’incarico e le specifiche competenze degli amministratori. Ad esempio, vi sono differenze di compiti e retribuzione, nonché di responsabilità, tra amministratori delegati, gli amministratori “non esecutivi” e gli amministratori privi di delega.
Responsabilità penale
Il comportamento poco diligente degli amministratori rileva sul piano penale quando la loro condotta rappresenti ipotesi di reati commessi nella gestione delle società previsti dal codice penale, da leggi speciali o dal codice civile. Si tratta per lo più di reati commessi volontariamente per dolo, ovvero per ottenere un vantaggio personale.
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Ricadono nei casi di reato penale:
- le false comunicazioni sociali;
- l’ostacolo all’esercizio del potere di controllo e revisione legalmente conferito ai soci;
- la restituzione indebita dei conferimenti;
- l’agiotaggio;
- la dichiarazione fiscale fraudolenta;
- la ripartizione illegale degli utili e delle riserve;
- la formazione fittizia del capitale;
- la rivelazione di segreto professionale;
- il concorso in bancarotta fraudolenta;
- il ricorso abusivo al credito;
- la denuncia di crediti inesistenti;
- l’evasione fiscale;
- la formazione fittizia di capitale.
La responsabilità penale dell’amministratore scatta, va precisato, non solo in caso di investitura formale degli organi sociali, bensì ogni volta che egli svolga effettivamente attività di amministrazione del patrimonio sociale. Questo significa che l’amministratore risponde di qualsiasi illecito sia stato commesso nel periodo in cui egli abbia rivestito la carica societaria, a meno di non aver ricevuto specifiche deleghe all’interno della società (in questo caso risponde soltanto per le deleghe a lui imputabili).