Di fatto, la revisione degli incentivi Industria 4.0 prevede una riduzione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo applicato negli anni scorsi, con una rimodulazione che però introduce nuovi elementi. La nuova agevolazione è più ad ampio raggio ma prevede aliquote meno favorevoli, rispetto al 25% o 50% previste fino a quest’anno.
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In pratica, viene prevista una nuova agevolazione, che si applica al periodo d’imposta 2020 e riguarda gli investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovativi. Sostituisce il precedente credito d’imposta regolamentato dall’articolo 3 del dl 145/2013, che scade con un anno di anticipo, ovvero il 31 dicembre (e non, come precedentemente previsto, a fine 2020).
Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo credito d’imposta previsto dai commi 198 e seguenti della Legge di Bilancio 2020.
Nuovo credito d’imposta 2020
Regole generali: il credito d’imposta si applica a tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato. Sono escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso.
La misura dell’agevolazione, che rientra nel Piano Impresa 4.0 (già piano Industria 4.0) cambia a seconda della tipologia di investimento.
- Ricerca e sviluppo: il credito d’imposta è pari al 12% fino a un tetto di 3 milioni di euro. L’agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (previsto un decreto attuativo che conterrà dettagli ulteriori).
- Innovazione tecnologica: creduto d’imposta è al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Le attività di innovazione tecnologica devono essere finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nel senso che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o della ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti. Non sono invece attività innovative quelle di routine finalizzate al miglioramento dei prodotti. Sono attività innovative ammissibili quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
- Transizione ecologica: credito d’imposta del 10% su un massimale di 1,5 milioni di euro. Sono attività di innovazione tecnologica, come sopra definite, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
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Nell’ambito di queste attività, sono agevolabili le seguenti spese.
- Personale: ricercatori, tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per giovani fino a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
- Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Queste spese rilevano per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.
- Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Questa tipologie di spesa riguarda in particolare le attività di ricerca e sviluppo.
- Contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Questa tipologia di spese ammissibili vale solo per le attività di ricerca e sviluppo.
- Contratti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo del committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Questa tipologia di spese riguarda solo le attività di innovazione e transizione ecologica.
- Servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure per quelle extra muros.
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o dei contratti di ricerca extra-muros.
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Sono previste regole precise per documentare e certificare le spese sostenute. Nel caso di indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.