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Detrazioni fiscali nel 730: nuove regole IRPEF 2020

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Dicembre 2019
Aggiornato 20 Ottobre 2020 05:33

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Spese sanitarie escluse dalla stretta sulle detrazioni IRPEF ma il pagamento deve essere tracciabile: tutte le modifiche in materia nella Legge di Bilancio 2020.

La Legge di Bilancio contiene una revisione delle detrazioni fiscali che si applicano in dichiarazione dei redditi, debuttando quindi nel 730 e nel modello Redditi dell’anno prossimo. Rimane tuttavia intatto il capitolo spese sanitarie.

In estrema sintesi, le agevolazioni spettano nella misura intera del 19% solo ai contribuenti con reddito fino a 120mila euro (escluse prima casa e pertinenze), mentre si riducono sopra questa cifra fino ad azzerarsi a quota 240mila euro.

=> IRPEF: scaglioni e aliquote 2019 e 2020

Restano esclusi da questa stretta il mutuo sulla prima casa (come nella versione originaria del ddl) e tutte le spese sanitarie (che nella prima stesura del disegno di legge lasciava intatte solo quelle con diritto ad esenzione, ossia relative a patologie gravi).

Mutuo e spese sanitarie 2020

Significa che i costi relativi a spese mediche, visite specialistiche, farmaci e via dicendo restano detraibili al 19% in dichiarazione dei redditi 2020 (stesso discorso – niente paletti – per gli interessi passivi del mutuo sull’abitazione principale).

Dopo il passaggio parlamentare si è dunque deciso di non toccare affatto questo delicato capitolo (spese sanitarie), concentrandosi invece sulle altre tipologie di spesa con detrazione IRPEF al 19% (confermando quanto già inserito nel ddl), dal prossimo anno vincolate al reddito complessivo del contribuente.

Resta invece il paletto relativo alla tracciabilità dei pagamenti, che diventa necessario per ogni sgravio.

Altre detrazioni IRPEF al 19%

Per tutte le altre spese a cui si applica la detrazione al 19% (elencate nell’articolo 15 del Tuir, dpr 917/1986), la detrazione piena spetta:

  • nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

In pratica, per chi presenta un reddito complessivo superiore a 120mila euro, la percentuale di detrazione da applicare si calcola nel seguente modo.

  1. Prima si calcola la differenza fra 240mila euro ed il proprio reddito complessivo (es.: se un contribuente guadagna 140mila euro, la differenza sarà pari a 100mila euro).
  2. Poi si divide il risultato per 120mila: nell’esempio proposto, 100mila per 120mila, ottenendo 0,8%.

Per l’individuazione della propri soglia di reddito ai fini delle detrazioni, non si calcola parte del reddito complessivo l’eventuale prima casa: quindi, il reddito complessivo si calcola al netto di abitazione principale e pertinenze.

Tracciabilità spese detraibili

C’è però un’altra regola che, par di capire, si applica anche alle spese sanitarie, quella relatività alla tracciabilità dei pagamenti. Il ddl di Bilancio prevede che, in generale, le detrazioni IRPEF al 19% si applichino solo in caso di pagamento tracciabile (un po’ come avviene già per le detrazioni edilizie).

Ebbene, questo vale anche per le spese mediche, che di conseguenza devono essere pagate con carte, bonifici o altri sistemi digitali.

Fanno eccezione le farmacie, dove si può continuare a pagare in contanti (anche in considerazione del fatto che in questi casi c’è il cosiddetto scontrino parlante, che rende tracciabile il pagamento).

Ricordiamo infine che le spese sanitarie sono fra quelle che il contribuente trova già indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2020, fra l’altro, ci saranno nuove voci preinserite, ad esempio fiosioterapia, igienista dentale, podologo.