Per la sottoscrizione elettronica dei documenti senza firma elettronica qualificata, usando invece SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ai sensi dell’articolo 20 del CAD (Codice dell’amministrazione digitale), è necessario attenersi alle Regole tecniche AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Tali Linee Guida, emanate con la Determinazione n.157/2020 del 23 marzo 2020, servono per firmare i documenti online ed attribuire valore legale alle scritture private informatiche.
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Scritture sottoscritte con SPID
Le Regole tecniche hanno valore cogente e sono condizione di validità della scrittura privata informatica. Ricorrendo a SPID, è possibile firmare i documenti online, sottoscrivere atti e contratti utilizzando un solo strumento che avrà lo stesso valore giuridico della firma autografa.
L’utilizzo di SPID per la sottoscrizione di documenti, contratti e atti è conforme con l’art. 20 del CAD, soddisfa il requisito della forma scritta e produce gli effetti dell’art. 2702 del codice civile.
Attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
Nelle regole vengono stabilite le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere documenti come atti e contratti, tramite la loro identità digitale.
=> Fattura elettronica: quando serve la firma digitale
Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati sia dalle Pubbliche Amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi. L’obiettivo finale è arrivare alla completa dematerializzazione dei documenti anche quando sono coinvolti soggetti non dotati di firma elettronica qualificata.