La violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro è reato, se non viene pagata la sanzione entro i termini, e la scadenza di sabato non comporta differimento. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 46462/2019 con cui ha confermato la condanna del datore che ha violato le norme antinfortunistiche e non ha versato l’oblazione entro il termine di trenta giorni.
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Sanzioni, proroghe e ritardi
In particolare si trattava del ritardo di un giorno nel pagamento di una sanzione di 200 euro per mancato utilizzo dei dispositivi DPI. In questa situazione, in cui si verifica il mancato adeguamento alle prescrizioni antinfortunistiche e il pagamento non tempestivo dell’oblazione, i giudici precisano che non vi è trasformazione dell’illecito penale in amministrativo.
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La sentenza contiene anche un’altra importante precisazione: secondo la disciplina penale, la proroga del termine scatta solo quando lo stesso coincide con un giorno festivo per legge.
Il ricorso contro la sentenza di merito di basava infatti sul fatto che il termine di scadenza dell’oblazione cadeva di sabato e che quindi il pagamento effettuato il lunedì successivo doveva considerarsi valido.
Di diverso avviso i giudici supremi che ribadiscono il principio di diritto secondo cui al termine perentorio di cui all’art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 758 del 1994, deve applicarsi la disciplina prevista dall’art. 172 comma 2 cod.proc.pen., comportando il differimento della scadenza al giorno successivo solo quando detto termine cada di giorno festivo, giorno festivo nel quale non è ricompreso il sabato.