Coloro che hanno chiuso l’attività nel 2017 e nel 2018 hanno buone speranze di ottenere l’indennizzo commercianti: il nuovo Governo rassicura sull’impegno in questo senso, già preso dal precedente Esecutivo. Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro in sede di risposta ad apposita interrogazione parlamentare in commissione alla Camera.
Si tratta di un trattamento pari alla pensione minima prevista dalla categoria (513,01 euro nel 2019), che accompagna il commerciante alla pensione di vecchiaia.L’indennizzo era stato introdotto dal Dlgs 207/1996 in via sperimentale e via via prorogato fino al 2016. La manovra 2019 lo ha nuovamente introdotto rendendolo strutturale, ma a partire dal primo gennaio. In pratica, sono rimasti fuori coloro che hanno chiuso l’attività nel 2017 e nel 2018.
L’INPS, con al circolare 77/2019, ha dato una sorta di interpretazione restrittiva di questa norma, stabilendo il diritto solo per «coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019». E’ quindi possibile che il ministero stabilisca, con apposito provvedimento, un diverso orientamento interpretativo che dovrebbe poi essere recepito dall’INPS.
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Dopo le proteste degli esercenti, il precedente esecutivo a maggioranza M5S – Lega aveva annunciato che sarebbe stato previsto l’indennizzo commercianti anche per coloro che sono rimasti esclusi dalla attuale norma. Ora arrivano rassicurazioni da parte del nuovo esecutivo sulla volontà di proseguire sulla strada tracciata.
Fra le misure della manovra 2020, dunque, si attende l’indennizzo per i cosiddetti esodati del commercio. In realtà, è possibile che basti un provvedimento ministeriale che dia un’intepretazione autentica della norma prevista dai commi 283 e 284 della legge 145/2018 (la manovra 2019). Il testo della norma prevede che:
a decorrere dal primo gennaio 2019 l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
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Quale che sia lo strumento che verrà attivato, l’esecutivo ha appunto assicurato la volontà di risolvere il problema, estendendo il diritto ai commercianti che hanno cessato l’attività nel 2017 e 2018. Ricordiamo in estrema sintesi che bisogna avere una serie di requisiti per presentare domanda: almeno 62 anni di età per gli uomini, e 57 per le donne, e l’iscrizione per almeno cinque anni alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.