Con l’approvazione del Decreto Crescita sono cambiate le regole per il risarcimento INAIL in caso di infortuni sul lavoro e, più in particolare, sono stati ripristinati i vecchi criteri per la liquidazione del danno differenziale. Questo tipo di risarcimento spetta al lavoratore leso o ai suoi eredi per le componenti del danno che non trovano applicazione nelle determinazioni che regolano le prestazioni INAIL (il cosiddetto danno civile) che, quando superiore a quello previdenziale, può generare un ulteriore indennizzo economico.
Una misura che si aggiunge al taglio reso strutturale sulle tariffe per i premi assicurativi, a regime dal 2023.
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Calcolo danno differenziale
Il dietro front sul calcolo del danno differenziale è contenuto nell’articolo 3-sexies del DL 34/2019, che ha abrogato integralmente il testo dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che aveva introdotto nuove regole di determinazione della misura del danno differenziale nell’ambito della tutela INAIL.
In sostanza, si ritorna al meccanismo a “poste omogenee”, in base al quale il risarcimento civile del lavoratore danneggiato veniva ridotto del solo importo delle corrispondenti voci di danno già indennizzate dall’INAIL. Questo significa che vengono detratte in modo distinto le singole componenti di danno civilistico, patrimoniale e biologico, spettante al lavoratore.
Questo meccanismo, che ora torna in essere, veniva applicato prima della Legge di Bilancio, la quale aveva introdotto il criterio delle “poste indistinte” eliminando la distinzione della natura biologica o patrimoniale delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell’indennità INAIL da valutare per il calcolo del danno differenziale.