Il reddito di cittadinanza non può superare determinate soglie, che in parte si riferiscono alla somma complessiva, in parte alle diverse componenti del RdC, quella reddituale e quella relativa al canone di locazione o al mutuo.
La differenziazione è importante perché ci sono casi in cui, se la quota A relativa al reddito non spetta per superamento delle soglie di accesso, è comunque possibile che ci sia il diritto alla quota B, sempre nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla norma.
La circolare INPS 100/2019 presenta un esempio pratico che può essere utile per chiarire ogni dubbio.
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RdC: quota A e B
Ripercorriamo intanto con precisione le regole generali. Ai fini della determinazione del beneficio, il RdC si compone delle seguenti due quote:
- quota A: integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (per la pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro);
- quota B: integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di Pdc, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
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Ebbene, l’importo massimo del beneficio spettante, in base all’articolo 3, comma 4, del dl 4/2019, è pari a 9mila 360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Nel caso, però, in cui il reddito familiare superi la soglia per accedere alla quota A, ma non quella per accedere al beneficio, è possibile che spetti la quota B.
Ecco un esempio pratico.
Nucleo familiare con reddito di 13mila euro e scala di equivalenza 1,6:
- quota A: moltiplicando 6mila euro per la scala di equivalenza di 1,6 si ottiene 9mila 600. Il reddito di 13mila euro di questo nucleo è però, più alto, quindi non spetta la quota A;
- quota B: si moltiplica il tetto massimo di 9mila 360 euro per 1,6, ottenendo 15mila 408 euro. Sottraendo i 13mila euro di reddito, si ottiene 1976 euro annui (165 euro mensili). Quindi la quota B spetta.
Se questo nucleo paga un affitto di 1500 euro annui, percepirà 125 euro al mese di RdC pari al minor importo tra l’integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di equivalenza al netto del reddito familiare e la somma effettivamente corrisposta a titolo di affitto o mutuo.