Non può essere sottoposto a confisca il patrimonio dell’indagato per riciclaggio anche se ha la delega a operare sul conto bancario della società oggetto di controllo da parte degli inquirenti: lo ha chiarito la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29692/2019 che vedeva coinvolto un manager, legale rappresentante della società indagata, al quale erano stati sequestrati beni per oltre 67mila euro per via dell’accertato reato di riciclaggio commesso dai vertici aziendali di cui agli artt. 648 e 648 bis del Codice Penale.
La confisca era stata giustificata dalle autorità con il fatto che il manager aveva disponibilità diretta delle somme depositate, essendo in possesso della delega a operare sul conto bancario. Condizione non ritenuta sufficiente dalla Cassazione, essendo tale delega un mandato soggetto a limitazioni imposte dal titolare del conto.
Dunque, quelle sottoposte a sequestro erano somme appartenenti a persona estranea al reato e pertanto non suscettibili di confisca.
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Concetto di disponibilità
Nella definizione del concetto di disponibilità, la giurisprudenza della Corte ha più volte specificato che:
Occorre far riferimento alle situazioni giuridiche dimostrative della relazione immediata tra il titolare (pur se non formalmente tale) e i beni, corrispondente all’esercizio di poteri riferibili alla qualità di proprietario ovvero alla situazione possessoria rispetto ai beni considerati.
Dunque per “disponibilità” deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
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Contenuto della delega
Chiarito questo, i giudici spiegano che nei casi in cui la disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro sia desunta dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, bisogna valutare attentamente il contenuto della delega:
La delega non può da sé ritenersi elemento dimostrativo del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss’altro per l’esistenza di un negozio – riferibile alla struttura del mandato — che implica un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell’attività svolta dal delegato.
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la delega sia caratterizzata da limiti fissati dal delegante, al dato documentale dell’esistenza di un negozio di delega rilasciata all’indagato, devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.
I giudici precisano infine che la prova del dato della disponibilità è a carico alla pubblica accusa.