Tutela dei marchi storici, con norme di salvaguardia in caso di crisi d’impresa, agevolazioni a sostegno dell’italian sounding, voucher 3I per le startup che investono nell’innovazione, benefici per la certificazione del Made in Italy, riconoscimento in Italia dei marchi italiani: sono le misure fondamentali contenute nel capitolo dedicato del Decreto Crescita, nel testo definitivo della legge di conversione (che ha apportato poche modifiche a questo capitolo).
Vediamo brevemente le misure principali.
Italian sounding
Qui ci sono diverse agevolazioni fiscali. C’è un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti Made in Italy colpiti dall’italian sounding, o per realizzare campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. Sarà un apposito decreto a stabilire le regole attuative identificando con precisione le spese ammesse. In generale, vengono inserite nuove norme al Codice di proprietà industriale per identificare le pratiche di italian sounding.
Arrivano i voucher 3I (investire in innovazione), destinato alle startup innovative: può essere utilizzato per acquistare servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale. Anche qui, bisogna attendere decreto ministeriale dello Sviluppo economico.
Bandi brevetti e marchi maggiormente pensati per andare incontro alle imprese, soprattutto se aperte da giovani o startup.
Agevolazione per sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani: c’è il finanziamento, pari a 1 milioni di euro all’anno, vanno definiti criteri e modalità di concessione del beneficio.
Marchi e brevetti
La domanda internazionale per depositare un marchio o un brevetto vale automaticamente anche come domanda italiana: entro 30 mesi bisogna però depositare presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale. Sono previste una serie di regole specifiche relative alla presentazione della domanda internazionale (ci vuole una traduzione in lingua italiana).
Marchi storici
Nasce il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, al quale possono iscriversi i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni, che devono dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni del marchio, «utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale». Il marchio può essere usato per finalità commerciali o promozionali. Previsto anche un “fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”, che può intervenire nel capitale delle imprese in crisi, per salvaguardare livelli occupazionali e prosecuzione dell’attività, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti de minimis.
Nuove regole per le imprese iscritte nel registro di cui sopra che chiudono il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività o per delocalizzazione all’estero, con conseguente licenziamento collettivo: bisogna notificare al ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento fornendo una serie di elementi precisamente elencati dalla legge (motivi economici o finanziari della scelta, piani per ridurre l’impatto occupazionale, trovare un acquirente, dare la possibilità ai dipendenti di rilevare gli asset). In caso di violazioni, previste multe che vanno da 5mila a 50mila euro.
Accesso al Fondo di garanzia PMI per progetti di valorizzazione dei marchi storici.