I corrispettivi derivanti da commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico previsto a partire dal prossimo primo gennaio 2020 (e anticipato al luglio 2019 per coloro che fatturano più di 400mila euro). Restano tutti gli altri obblighi previsti per legge, quindi l’annotazione delle operazioni sul registro e l’emissione della fattura quando viene richiesta dal cliente.
La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate in risposta a specifico interpello (198/2019).
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Si tratta dell’applicazione della legge 127/2015, articolo 2, comma 1, che introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il quesito si riferiva al caso di un operatore della grande distribuzione che vende anche tramite e-commerce. Il Fisco specifica che, in questo caso, la transazione è assimilata alle vendite per corrispondenza, a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo, dpr 696/1996, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Quindi, i corrispettivi derivanti da commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’invio telematico dei corrispettivi.