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Crisi d’impresa e insolvenza: i rischi della nuova legge

di Anna Fabi

Pubblicato 20 Giugno 2019
Aggiornato 20 Gennaio 2021 16:04

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La modifica delle soglie dimensionali che fanno scattare per le srl l’obbligo di nomina di sindaco o revisore dei conti porta con sé rischi e incertezze: l'analisi dell'Avvocato Nicola Traverso.

IlCodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introdotto con il d.lgs. 14/2019 prevedeva, all’art. 379 (entrato in vigore il 16/3/2019), la modifica dell’art. 2477 cc sulle soglie dimensionali che fanno scattare per le SRL l’obbligo di nominare un organo di controllo (sindaco o revisore legale dei conti).

Già nelle settimane immediatamente successive, però, il Governo e il Parlamento avevano meditato un parziale dietrofront, finalizzato ad ammorbidire le nuove soglie appena approvate, perché ritenute eccessivamente penalizzanti per le SRL più piccole.

Mentre in un primo momento questa modifica era stata discussa nell’ambito di un emendamento alla legge di conversione del Decreto-legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), nelle ultime settimane la stessa è confluita nella legge di conversione del Decreto-legge 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri).

La legge n. 55 del 14/6/2019 (di conversione del DL 32/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17/6/2019, prevede quindi i nuovi limiti dimensionali che le SRL devono superare per avere l’obbligo di nominare sindaco o revisore dei conti ai sensi dell’art. 2477 cc:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa dagli attuali 2 a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano dagli attuali 2 a 4 milioni di euro;
  • i dipendenti occupati in media durante l’esercizio passano dalle attuali 10 a 20 unità.

Contrariamente ad alcune ipotesi circolate nelle scorse settimane, non è stata modificata invece la previsione per cui è sufficiente il superamento di una sola delle tre soglie per due esercizi consecutivi al fine di far scattare l’obbligo di nomina.

Le SRL più diligenti che, al momento dell’entrata in vigore di questa novità, dovessero aver già nominato sindaci o revisori dei conti sulla base dei più stringenti parametri attualmente previsti dal CCII, avranno la possibilità di revoca per giusta causa.

La modifica comporterà approssimativamente un dimezzamento del numero di SRL che, entro il 16/12/2019 (termine finale disposto dal CCII), dovranno nominare sindaco o revisore legale dei conti, rispetto alle previsioni basate sull’attuale disciplina del CCII. Basandosi sulle prime stime degli operatori del settore, si dovrebbe passare da circa 180.000 a meno di 90.000 SRL coinvolte dall’obbligo in questione.

Se, da un lato, le soglie inizialmente previste sembravano effettivamente severe, coinvolgendo anche imprese di dimensioni così piccole (basti pensare al parametro dei 2 milioni di ricavi) da non giustificare appieno la presenza di un organo di controllo, dall’altro lato crea perplessità una modifica introdotta a soli 4 mesi di distanza dalla pubblicazione di una riforma organica pensata e discussa per lungo tempo dalle Commissioni tecniche e dal Parlamento.

La traiettoria intrapresa dal Governo e dal Parlamento aumenta l’incertezza sull’effettiva portata degli obblighi di segnalazione e delle procedure di allerta previsti dagli artt. 12 e seguenti del CCII, e soprattutto sulle reali intenzioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) e del Ministero dello Sviluppo Economico sulla formulazione degli indici della crisi previsti dall’art. 13 CCII.

Ad oggi pare infatti lecito attendersi che gli indici e le relative soglie di allerta saranno congegnati in modo da non far scattare un numero eccessivo di segnalazioni agli OCRI, quantomeno nel primo triennio della loro applicazione.

Sebbene l’obiettivo perseguito sia comprensibile (non colpire troppo duramente l’imprenditoria italiana in un momento di stagnazione dell’economia), non si possono trascurare quindi i macro effetti di questo – purtroppo radicato – atteggiamento del Legislatore italiano.

Il rischio è duplice. Da un lato, le repentine modifiche di leggi appena approvate e i continui rumours su ripensamenti, emendamenti e dietrofront alimentano nelle imprese e negli operatori la convinzione che le intenzioni di Parlamento e Governo non siano né chiare né solide, e giustificano atteggiamenti attendisti e refrattari alle novità (cioè proprio il contrario della promozione di una nuova cultura imprenditoriale che la Riforma portava con sè). Dall’altro lato, il sentiero intrapreso sembra portare verso l’annacquamento o quantomeno il depotenziamento di una riforma, che solo pochi mesi fa veniva presentata come panacea dell’atavico problema delle imprese italiane nel prevenire e affrontare tempestivamente crisi e insolvenza.

Considerato che alcuni rilevanti obiettivi prefissati dalla Legge Delega 155/2017 e dalle Commissioni tecniche sono già stati mancati per difetto di coraggio o volontà o tempo da parte del Legislatore, i prossimi step di attuazione della Riforma (e mero titolo esemplificativo: formulazione degli indici della crisi e istituzione degli OCRI) saranno significativi per capire se il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sarà effettivamente qualcosa di più di una buona cosmesi della Legge Fallimentare.

Dal canto loro, le imprese non devono comunque dimenticare che, sebbene sia diminuito il numero di SRL obbligate ad avere un sindaco o un revisore dei conti e quindi sottoposte al rischio di una segnalazione dall’interno della società, da un lato, le procedure di allerta (ivi compresi gli obblighi di segnalazione da parte dei Creditori Pubblici Qualificati) si applicano a tutte le imprese (tranne quelle espressamente escluse dall’art. 12 CCII) e, dall’altro lato, rimane fermo l’obbligo previsto in via generale dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 cc per tutte le imprese in forma collettiva e societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla prevenzione della crisi dell’impresa e al mantenimento della continuità aziendale.

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Avv. Nicola Traverso