Acquisto immobile agevolato? Per la detrazione IVA ai sensi dell’articolo 19-bis.1, comma 1 lettera i), del Dpr 633/1972, è necessario poter dimostrare inerenza e strumentalità. Non è infatti possibile detrarre l’imposta sul valore aggiunto, addebitata dal venditore, se l’operazione è relativa a immobili a uso abitativo, a meno che la costruzione di tali fabbricati sia l’attività esclusiva o principale (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 12911/2019).
Per recuperare l’IVA tramite rivalsa è necessario dimostrare che il fabbricato non rientri più, in concreto, nella categoria dei beni a destinazione residenziale, per i quali non è possibile fruire di questa agevolazione.
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I contratti di locazione breve dell’immobile non sono ad esempio ritenuti sufficienti a fornire dimostrazione di inerenza e strumentalità. Di contro, le detrazioni IVA si applicano anche agli immobili abitativi destinati ad attività turistico-alberghiera di tipo imprenditoriale che danno luogo a prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%. È il caso delle gestioni di case vacanza e affitto camere, o di ogni altra attività di tipo ricettivo che preveda l’acquisto e l’utilizzo di un’immobile.
Dunque anche se questo è accatastato come abitazione non perde la sua natura di fabbricato strumentale e come tale va trattato, anche ai fini delle detrazioni fiscali, in questo caso l’IVA. Questo significa che l’IVA assolta per l’acquisto e la manutenzione degli immobili adibiti a prestazioni di alloggio è detraibile (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 18/E 2012), pur con la consapevolezza che tale utilizzo vada dimostrato.