Nuovi chiarimenti su definizione agevolata delle controversie pendenti e sanatoria delle irregolarità formali da parte dell’Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi, si tratta di precisazioni relative ai provvedimenti di pace fiscale contenuti nel dl 119/2018.
Liti pendenti
Per quanto riguarda le controversie pendenti, (articoli 6 e 7, comma 2, lettera b, e comma 3), il documento di prassi è la circolare 10/2019 delle Entrate, con precisazioni che riguardano gli atti oggetto delle liti definibili, la determinazione degli importi, la sospensione delle controversie.
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Si tratta della definizione agevolata di controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, con ricorso in primo grado notificato entro il 24 ottobre 2018. Le regole fondamentali sono contenute nella circolare 6/2019. In base ai nuovi chiarimenti forniti, non rientrano nell’ambito di applicazione di questa definizione agevolata:
- le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari: il motivo è che hanno essenzialmente una funzione di riscossione dell’imposta dovuta in relazione alla registrazione degli atti. Quindi, queste controversie non sono definibili in base all’articolo 6 della pace fiscale.
- Controversie relative a cartella di pagamento per imposte non versate relative alla decadenza dei termini: le liti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando assolvono anche una funzione di natura impositiva (ad esempio, in caso di rettifica dati in dichiarazione), ma non quando la cartella di pagamento è stata emessa a seguito dell’omesso versamento, anche nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.
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Interessante precisazione sulle controversie definibili pagando il 90% (comma 1 bis, articolo 6): rileva la data di costituzione in giudizio, che deve essere antecedente al 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del decreto). Non rileva, invece, il fatto che sia successivamente intervenuto un giudizio, anche sfavorevole al contribuente. Se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la data del 24 ottobre 2018, si legge, «la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore».
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La circolare 11/2019 fornisce invece nuovi dettagli sull’applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali, prevista dall’articolo 9 della pace fiscale. Riguarda la possibilità definire, pagando 200 euro per ogni periodo d’imposta, irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini di imposte sui redditi, IVA, IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. Questa misura di pace fiscale è utilizzabile da partite IVA, imprese, contribuenti privati.
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La circolare contiene un elenco di violazioni definibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fra le altre, dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività, tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari. In ogni caso, sono sempre escluse le violazioni sostanziali, che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
La regolarizzazione avviene con il versamento del dovuto (200 euro per ogni periodo d’imposto) entro il 31 maggio 2019, è possibile dividere la somma in due rate, con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020. Altro adempimento necessario, da effettuare entro il 2 marzo 2020, la rimozione delle irregolarità od omissioni.