Liquidazione: omissione IVA non sempre reato

di Anna Fabi

7 Gennaio 2020 08:00

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Il mancato pagamento IVA in fase d liquidazione societaria non è reato se non ci sono in bilancio i soldi per il versamento: sentenza di Cassazione.

Se il liquidatore di una società non paga l’IVA per mancanza di risorse non è penalmente responsabile del reato tributario: lo stabilisce la Corte di Cassazione con un pronunciamento che chiarisce l’orientamento giurisprudenziale su un punto che è stato oggetto di diverse sentenze, di segno opposto. La Corte (sentenza 17727/2019), sottolinea la differenza fra due diversi tipi di atteggiamento:

  • omissione IVA per utilizzo diverso di somme in attivo,
  • mancato versamento IVA per mancanza di liquidità.

Il liquidatore risponde del reato di omesso versamento previsto dall’articolo 10 bis del dlgs 74/2000 solo nel primo caso.

Nel dettaglio, il reato si configura, «non per il mero fatto del mancato pagamento», specifica la Cassazione, ma solo nel caso in cui «il liquidatore distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti».

In altri termini, la responsabilità del liquidatore «sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari».

In realtà questa disposizione si riferisce esclusivamente alle imposte sui redditi, ma la Corte stabilisce «il principio di cui essa è espressione», che risponde «all’esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all’insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all’agente.

La Corte fa presente di aver seguito, nelle diverse sentenze, percorsi «non univoci» in relazione al mancato versamento delle imposte in presenza di un debito contributivo formato nel periodo di gestione di precedente organo amministrativo e di omissione dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore.

Ci sono diverse pronunce in base alle quali il nuovo organo amministrativo risponde comunque. Ma «con più recente decisione» conclude la sentenza, è stata invece affermato il diverso principio sopra enunciato, che non prevede il reato solo quando il liquidatore utilizzi le somme che dovrebbero essere destinate al pagamento delle imposte per altri scopi, mentre lo esclude in caso di effettiva mancanza di liquidità.