Il minimo di fatturato pari a 400mila euro il cui superamento fa scattare per le attività di commercio al dettaglio l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dal prossimo primo luglio 2019 si calcolano sulla base dell’intero fatturato del contribuente, comprensivo anche delle entrate che si riferiscono ad attività diverse da quelle commerciali.
La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 47/E, in risposta a molteplici richieste di chiarimento.
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Il punto è l’interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del dlgs 127/2015, che introduce appunto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le attività del commercio al dettaglio, nella parte in cui anticipa al luglio 2019 l’adempimento per coloro che fatturano più di 400mila euro l’anno (per gli altri contribuenti, la misura si applica dal 2020). Il testo della legge parla di:
soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il volume d’affari «è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA (commercio al dettaglio), sia altre attività soggette a fatturazione)».
L’interpretazione del Fisco è motivata dal fatto che, in mancanza di specifiche indicazioni contenute nella legge, si applica l’articolo 20 del decreto IVA in base al quale il volume d’affari è «l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi» effettuate dal contribuente.
Il fatturato da considerare è quello del 2018; le attività iniziate nel corso del 2019 sono escluse dall’obbligo per quest’anno.
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che, anche prima dell’obbligo di legge, è possibile scegliere la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi su base volontaria.