Favorire la crescita dimensionale delle imprese attraverso operazioni di aggregazione, aumentandone così la competitività anche a livello internazionale: è l’obiettivo dichiarato del nuovo incentivo introdotto dal decreto Crescita. Si applica alle imprese che nascono da operazioni di fusione o scissione effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita (qui lo schema di decreto), che dipenderà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fino al 2022.
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Si tratta di un bonus IRES e IRAP sul valore di avviamento e sul disavanzo da concambio relativo ai beni strumentali, fino a un massimo di 5 milioni di euro. In caso di conferimento di azienda, il bonus fiscalesi applica al maggior valore iscritto in bilancio dall’acquirente a titolo di avviamento, o sui beni strumentali materiali e immateriali, sempre fino a un tetto di 5 milioni di euro.
Ci sono una serie di requisiti che bisogna soddisfare. Innanzitutto, l’agevolazione si applica solo a operazioni che coinvolgono imprese esistenti da almeno due anni.
Sono escluse le operazioni che riguardano imprese appartenenti a uno stesso gruppo, o soggetti controllati (anche indirettamente) o legati da un rapporto di partecipazione pari almeno al 20% del capitale.
Attenzione: se la neo-società, nei quattro anni successivi, effettua altre operazioni straordinarie oppure cede i beni su cui ha applicato l’agevolazione, decade dal bonus e deve restituire il beneficio nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno in cui si verifica questa circostanza (senza pagare sanzioni e interessi).
Il bonus aggregazioni, lo ricordiamo, era già stato previsto in via sperimentale nel 2007 e nel 2009 (commi dq 242 a 249 della legge 296/2006, e articolo 4 dl 5/2009).