Il 18 maggio 2021 è entrata in vigore la legge 31/2019, che introduce in Italia la cosiddetta class action. A 25 mesi dalla sua approvazione, dunque, entra nel vivo questa importante novità. Le modalità di adesione sono indicate dal Ministero della Giustizia, che dal 19 maggio rende possibile per i registri giudiziari civili l’iscrizione dei procedimenti collettivi ex art. 840 bis c.p.c. e segg. (cd. class action), introdotti dalla L. 12 aprile 2019, n. 31. Sul portale dei servizi telematici (PST) è possibile consultare le azioni collettive iscritte e depositare le domande di adesione.
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In base alla nuova legge, la class action non è più disciplinata dal codice del consumo ma dal codice civile, viene ampliato l’ambito di applicazione, modificate le procedure e il giudice competente. C’è infatti un cambio di termini giuridici, per cui l’azione di classe non riguarda più “interessi collettivi”, ma “diritti individuali omogenei“. Una precisazione che riporta la materia nell’ambito del codice civile, al quale vengono aggiunti 15 articoli (compresi nel nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi“).
=> Giustizia: le alternative al tribunale
La class action serve ad accertare le responsabilità ed ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito, può essere portata avanti nei confronti di aziende o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, e si presenta al tribunale delle imprese. La legge specifica nel dettaglio in che modo si presenta il ricorso, come procede il tribunale, come si ripartiscono le spese, regole e termini per l’impugnazione della sentenza. La class action viene respinta (dichiarata inammissibile) nei seguenti casi:
- è manifestamente infondata (il ricorrente può riproporre l’azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- è carente del requisito dell’omogeneità dei diritti oggetto di tutela;
- il ricorrente è in conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell’azione legale;
- è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
E’ possibile aderire sia dopo l’ordinanza che ammette la class action (questa parte è immutata rispetto alla legislazione precedente), sia nella fase successiva alla sentenza di accoglimento (questa è invece una novità), entro i termini decisi dal tribunale (che devono essere compresa fra 60 e 150 giorni dall’accoglimento). Quando la class action arriva a sentenza, questa diventa esecutiva entro 180 giorni dalla pubblicazione. Attenzione: non è prevista retroattività, quindi non si può presentare una class action per eventi accaduti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.