Dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio, è di nuovo possibile richiedere l’indennizzo per chiusura attività commerciale, riconosciuto a commercianti, agenti e rappresentanti di commercio che cessano definitivamente l’attività e da godersi fino alla pensione di vecchiaia.
La domanda
La Legge di Bilancio 2019 non prevede data di scadenza, dunque la misura è da ritenersi strutturale. Ma c’è un però: non è chiaro quale modulistica utilizzare per inoltrare richiesta, visto che dall’INPS non sono giunti documenti di prassi in merito alla novità. In attesa di chiarimenti, ecco il seguito il modello in precedenza predisposto dall’INPS.
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Cosa dice la legge
A prevedere il ritorno della misura per chi rottama la licenza commerciale è l’articolo 1, comma 283-284) della Legge n. 145/2018:
283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.284. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (pari allo 0,09% n.d.r.), è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Beneficiari
In base alla norma, le modalità di concessione del beneficio restano quelle note ed in vigore fino al 2016, dunque possono beneficiare di questa misura di accompagnamento alla pensione di vecchiaia:
- gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante;
- i gestori di bar e ristoranti;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
Come requisito viene chiesto di:
- avere almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne;
- essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS;
- aver rottamato definitivamente la licenza e aver provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Misura indennizzo
La misura dell’indennizzo è pari al valore deltrattamento minimo di pensione nel Fpld(Fondo pensione lavoratori dipendenti): 513 euro al mese nel 2019 per 13 mensilità, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019).